Il lavoratore subordinato è
obbligato a prestare attività lavorativa durante le festività infrasettimanali?
Sempre più spesso, bar,
ristoranti (pubblici esercizi in genere) pongono il quesito e come spesso accade in Italia la risposta non è
mai certa.
In questo caso specifico, però, la
sentenza n 18887 del 8 luglio 2019 della cassazione, accodandosi alle recenti
interpretazioni giurisprudenziali, è intervenuta affermando che la prestazione
lavorativa non può essere decisa unilateralmente dalle parti (il datore di
lavoro quindi non può imporre la prestazione lavorativa pur in presenza di un accordo collettivo/aziendale), ma deve esserci a monte un accordo individuale.
Di conseguenza qualsiasi iter
disciplinare, legato al rifiuto del lavoratore, non avrebbe giustificazione.
Pertanto la Cassazione afferma
che la possibilità di svolgere attività lavorativa durante le
giornate di festività infrasettimanali non può essere rimessa alla
volontà esclusiva del datore o a quella del lavoratore, dovendo -
invece- derivare da un loro accordo.
Festività:
a) 1 gennaio;
b) 6 gennaio;
c) 25 aprile;
d) 1 maggio;
e) 15 agosto;
f) 1 novembre;
g) 8 dicembre;
h) 25 dicembre;
i) 26 dicembre.
Festività:
a) 1 gennaio;
b) 6 gennaio;
c) 25 aprile;
d) 1 maggio;
e) 15 agosto;
f) 1 novembre;
g) 8 dicembre;
h) 25 dicembre;
i) 26 dicembre.
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