http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/item/2076-nuovo-codice-della-strada-con-novita-nei-rapporti-di-lavoro
Il Governo (nuovo comma 4-bis dell’art. 94 del codice della
strada, così come introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a) della Legge n°
120/2010) ha approvato una modifica al codice della strada che andrà ad
impattare sulla gestione del personale dipendente già dal prossimo 3 novembre.
E' stato, infatti, imposto
l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di
circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di
30 giorni, pur non essendone intestatario. La
Circolare n.18/2014 della Fondazione Studi analizza nel dettaglio le nuove
procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e
soggettivi di applicazione.
L’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere
dal 3 novembre 2014, è possibile formalizzare ante 3.11 la consegna del
bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale)
attribuendogli data certa, tale documento andrà ad affiancare
quello già posto in essere a suo tempo ed eviterà l'obbligo.
Beni concessi
in uso al personale.
Le casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene
concesso in uso prettamente aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene
concesso in uso personale.
o Per il bene concesso in uso aziendale
non è corretto parlare di contratto di comodato. Il bene stesso viene messo a
disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è quindi
un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica.
L’utilizzo prettamente aziendale non configura un
utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio
di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo. A maggior ragione restando un bene nelle
disponibilità dell’azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo
ad altri lavoratori.
o Per il bene concesso in uso promiscuo o
totalmente personale, invece, si configura l’obbligo di annotare sul
libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.
Beni concessi
in uso ai soci.
Discorso differente deve essere intrapreso per i beni
concessi in uso ai soci.
Da una prima lettura del dettato normativo e della
circolare del Ministero sembrerebbe che anche tali casistiche vadano
denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene. Infatti
l’art. 94, comma 4-bis, del c.d.s., parla di reale utilizzatore diverso
dall’intestatario del bene. Il socio, pur facendo parte della compagine sociale
costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.
Per converso, la circolare, al paragrafo E.1.1 evidenzia
come tale obbligo nasca per i beni concessi ai propri dipendenti. La dizione
utilizzata dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori
chiarimenti. A parere dello scrivente nella dizione “propri dipendenti”
bisognerà ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige
l’obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro (si veda a tal riguardo la
circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008): collaborazioni coordinate
e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in
partecipazione.
Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti
familiari, a titolo precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un
comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa)
al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.
Profili sanzionatori
I profili sanzionatori sono specificatamente due:
1) Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro
3.526;
2) La carta di circolazione è ritirata immediatamente da
chi accerta le violazioni previste ed è inviata all'ufficio della Direzione
centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.