Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con l’Interpello 25/2014 è interventuo in risposta a un
quesito avanzato da Federalberghi in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 2, D.Lgs. n° 39/2014, di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/Eu,
concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In
particolare l’istante domanda se il datore di lavoro debba richiedere il
certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di
personale per lo svolgimento di attività di portineria, ricevimento,
amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani che possano implicare un
contatto con minori. Si pone, la questione:
- Relativa alla sussistenza o meno del predetto obbligo con riferimento al personale da adibire al medesimo reparto, laddove in azienda siano presenti tirocinanti e/o lavoratori minorenni;
- Se l’obbligo sussista anche qualora la fattispecie prevista dalla legge si verifichi successivamente alla data di assunzione.
Il Ministero ha chiarito che nell’ipotesi
di attività alberghiere occorre richiedere il certificato solo per quelle
attività che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori,
non riguardano invece le attività del settore afferenti al ricevimento,
portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei
destinatari non è costiutita soltanto dai minori.
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