I datori di lavoro
che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 assumono a tempo indeterminato lavoratori
hanno diritto ad un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di
8.060 euro
per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL.
Queste
le condizioni:
a)
sono esclusi i datori di lavoro domestici;
b)
non si applica al contratto di apprendistato;
c)
sono esclusi quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione erano
titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro;
d)
sono esclusi quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015
erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex
art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta
persona;
e)
l’assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l’impresa assumente,
hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come
collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA,
associazioni in partecipazione, prestazioni accessorie, contratti
intermittenti, contratti a termine;
f)
nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono
stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo
determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a
250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.
L’incentivo
per questo settore è a domanda. L’INPS evade le istanze, seguendo l’ordine
cronologico e fino ad esaurimento fondi.
Le
imprese debbono rispettare:
a)
la regolarità contributiva;
b)
la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
c)
il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente,
della contrattazione di secondo livello;
d) il rispetto dei
diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n.
92/2012
Nessun commento:
Posta un commento