L’art.
1, con i commi da 26 a 34, disciplina le modalità operative relative alla
immissione del trattamento di fine rapporto maturato mensilmente in busta paga.
Con
l’introduzione del comma 756 bis all’interno dell’art. 1 della legge n.
296/2006 (cosa avvenuta con il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 190/2014),
il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e
quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1°
marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di ottenere mensilmente in busta paga quanto
maturato a titolo di TFR. La corresponsione mensile fa sì che quest’ultimo
diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali,
ma assoggettata a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che venga
monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando
quanto previsto nel D.L.vo n. 252/2005 allorquando si era detto che la scelta a
favore del fondo non era revocabile se non nell’ipotesi del totale riscatto
della posizione pensionistica. La quota di TFR non incide sul raggiungimento del
limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro.
Una
volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non
può esser revocata fino al 30 giugno del 2018.
Queste
sono le misura principali previste:
a)
i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano corrispondere
immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR, possono accedere
ad un apposito finanziamento garantito da uno specifico fondo INPS. L’impresa
può chiedere alla banca che aderirà alla convenzione ABI su base volontaria, di
anticipare la somma al lavoratore. Essa verrà restituita alla fine del rapporto
di lavoro con un tasso dell’1,5% oltre allo 0,75% del tasso di inflazione. La
banca, in caso di mancato pagamento da parte dell’azienda, è garantita dal
Fondo INPS (con contro – garanzia dello Stato). Per ottenere il finanziamento
il datore di lavoro dovrà chiedere all’INPS, apposita certificazione del TFR
maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore;
b)
esonero dal versamento del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti
industriali) al fondo di garanzia INPS del TFR relativamente alle quote
maturate e liquidate ai dipendenti;
c)
obbligo di versamento dei un contributo dello 0,20% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di TFR
liquidata ai dipendenti;
d)
deducibilità fiscale dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% del TFR
liquidato;
e)
i datori di lavoro da 50 dipendenti in su deducono fiscalmente dal reddito
d’impresa un importo pari al TFR maturato, ed hanno l’esonero dal versamento
del contributo mensile (0,20% e 0,40% per i dirigenti industriali) al fondo di
garanzia INPS relativamente alle quote liquidate ai dipendenti.
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