Emilia Romagna: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale/approfondimenti/cassa-integrazione-guadagni-in-deroga-cig
Min.Lavoro: CIG in deroga
anche negli studi professionali
La Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali, del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, ha emanato la nota prot. 7518 del 25 marzo 2015, con la quale ordina di dare
puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato [ordinanza n. 1108/2015], consentendo agli Studi Professionali,
in attesa che il TAR si pronunci in merito, l’accesso alla CIG in deroga.
Ricordo che la ricorrente è la Confederazione
Italiana Libere Professioni –Confprofessioni.
L’Ordinanza n. 1108/2015 del Consiglio di Stato
Considerato che, ad una prima sommaria
delibazione propria della fase cautelare, i motivi addotti della parte
appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti,
soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale
del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del
trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale
discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti
e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari
in materia di definizione di impresa;
Ritenuto che, quanto al periculum in
mora, sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo
amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata
comporterebbe l’effettiva e grave compromissione della attività economica del
comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati;
Ritenuto che debba conseguentemente
essere accolto l’appello cautelare per la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 55, comma 10 del c.p.a.;
Ritenuto che sussistono le condizioni
per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello cautelare (ricorso n. 622
del 2015) e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Ordina che, a cura della Segreteria, la
presente ordinanza sia trasmessa al TAR Lazio per la sollecita fissazione
dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10 del c.p.a.
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