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venerdì 4 dicembre 2015

INPS, maxi sanzione per lavoro irregolare: rimborsi ai datori di lavoro

Al via i rimborsi ai datori di lavoro per le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi per ciascun lavoratore non inferiori a 3.000 euro indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata, versate in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani). A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, in tali casi dovrà essere applicata la norma previgente e sarà dovuta la differenza tra quanto versato e quanto dovuto. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso.
L’INPS, con il messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015, ha fornito istruzioni in merito agli effetti della sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.11.2014) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.

Effetti della sentenza

L’INPS chiarisce che, per effetto della sentenza, anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore.
In tali casi dovrà essere applicata la norma previgente in base alla quale, per le situazioni in esame, è previsto il pagamento di sanzioni civili pari al 30 per cento annuo e comunque non superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Tale modifica si applica per le richieste di pagamento delle Sedi ai datori debitori, salva l’ipotesi di rapporti giuridici già consolidati al 19 novembre 2014 (data di pubblicazione della sentenza). 

Rimborsi per i datori di lavoro

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta.
I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente ve
rsati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare. 
L’INPS avverte che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati e che quindi: 
-  il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
-  non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).
 

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