Novità
2016: DIMISSIONI e RISOLUZIONE CONSENSUALE
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L'articolo 26 del D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 151, ha introdotto nuove disposizioni in materia di
dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
prevedendo che dal prossimo 12/03/2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale
sono fatte, a pena di inefficacia, solo con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del
lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it, e trasmessi al datore e
alla DTL competente con modalità individuate dal decreto in questione.
La stessa norma ha anche
previsto quanto segue:
a) entro 7
giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico, il lavoratore ha la
facoltà di revocare le dimissioni e
la risoluzione consensuale con le medesime modalità;
b) emanazione del DM entro 90 giorni stabilendo: dati di
identificazione del rapporto da cui si intende recedere o che si intende
risolvere; dati di identificazione del datore e del lavoratore; modalità di
trasmissione e standard tecnici per definire la data certa di trasmissione;
c) la trasmissione dei moduli di cui sopra può avvenire
anche tramite i seguenti soggetti: patronati, organizzazioni sindacali, enti
bilaterali e commissioni di certificazione;
d) le disposizioni di cui sopra si applicano dal 60°
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e
dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'art. 4
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero);
e) infine, salvo che il fatto costituisca reato, il
datore che alteri i moduli telematici è punito con la sanzione amministrativa
che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro.
Il modulo deve essere
inoltrato alla casella PEC del datore di lavoro con le modalità previste nell'allegato
B, che stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione del modulo alla DTL
competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della
manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro, o di
revocare tale volontà.
Premesso che lo schema
allegato al decreto chiarisce in maniera visiva la procedura (o meglio le
procedure, a seconda che il lavoratore decida di far da sé oppure di avvalersi
di un patronato o di altro soggetto abilitato), l'allegato B contiene alcune
interessanti precisazioni nel cui ambito sinteticamente si evidenzia quanto
segue:
a) salvo che la trasmissione del modulo venga eseguita
tramite un soggetto abilitato, l'accesso alle funzionalità disponibili nel
portale lavoro.gov.it è possibile solo se l'utente è in possesso del PIN
Inps ed è utente del portale. L'accesso alla gestione della comunicazione
avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua
volta poggia sull'anagrafica utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della
tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN Inps per il suo
riconoscimento certo (il possesso del PIN Inps non sostituisce le credenziali
ClicLavoro, ma si aggiunge per un maggior livello di sicurezza al
riconoscimento);
b) il soggetto abilitato, invece, deve utilizzare la propria utenza
ClicLavoro ed è responsabile dell'accertamento dell'identità del lavoratore che
chiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF
prodotto con i dati comunicati per le dimissioni o la risoluzione consensuale e
per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV;
c) il datore di lavoro riceverà il modulo (in sola lettura) nella
propria casella PEC; la DTL riceverà una notifica nel proprio cruscotto e ha la
possibilità di visionare il modulo;
d) il lavoratore può scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato
prima o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni
obbligatorie): nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3; nel
secondo caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore e il sistema gli
prospetterà tutti i rapporti attivi in modo che il dipendente possa scegliere
quello dal quale intende recedere;
e) infine, a ogni modulo
salvato sono attribuite 2 informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) corrispondente alla data
di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione
consensuale, e il codice identificativo.
Il Ministero del Lavoro ha predisposto il nuovo modello di dimissioni, risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, da comunicare esclusivamente online. Fac-simile e istruzioni sono contenuti nel decreto 15 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016), che applica le disposizioni previste dall’articolo 26 del dlgs 151/2015 attuativo del Jobs Act sulle semplificazioni dei rapporti di lavoro. Il provvedimento attuativo è in vigore dal 12 gennaio ma la piena operatività della nuova procedura è fissata dal 12 marzo (60 giorni dalla pubblicazione in GU): da questo data, quindi, la nuova modalità telematica sarà obbligatoria.
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