L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite
massimo di 3.250 euro su base annua.
L’esonero non spetta alle assunzioni di:
- - lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
- - lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- - lavoratori i quali hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015.
Il divieto
riguarda anche se il rapporto è stato svolto presso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, all’azienda che vuole usufruire dell’incentivo.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente
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