Ministero del Lavoro.
Decreto 10/08/2016
(GU n° 252 del 27/10/2016)
Il prestatore di servizi che intenda distaccare un
lavoratore nel nostro Paese ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e di informare quest’ultimo in
ordine all’eventuale annullamento e/o variazione dei dati.
La comunicazione (dovrà essere preventiva), dovrà
essere effettuata telematicamente compilando il modello “UNI_distacco_UE”
(disponibile sul sito del Ministero: www.lavoro.gov.it).
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