Messaggio
Inps n. 4752 del 23 novembre 2016
Con il
Messaggio 4752 del 23 novembre 2016, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla
nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato
l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo
termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per
eventi oggettivamente non evitabili.
Si tratta di una disposizione
con la quale si realizza una significativa semplificazione degli adempimenti
procedurali a carico delle aziende.
Quest’ultime, infatti, per
effetto della nuova disposizione, possono presentare un’unica domanda per tutti
gli eventi oggettivamente non evitabili – in particolare eventi meteo –
intervenuti nel corso di un mese, entro la fine del mese successivo, superando
la previgente disciplina che prevedeva anche per tali fattispecie il termine di
quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di sospensione.
La riforma si applica per
tutte le domande presentate a partire dall’8 ottobre 2016, giorno di entrata in
vigore della riforma.
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