Cerca nel blog

venerdì 16 dicembre 2016

Lavoro minorile


A) Età minima per l’accesso al lavoro: in conformità con quanto stabilito dalla stessa Costituzione (art. 37, 2° comma), l’accesso al lavoro del soggetto minore richiede innanzitutto, a pena di nullità, il raggiungimento dell’età minima stabilita dalla legge. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l’età minima per l’accesso al lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2007 (nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007) è stata fissata in 16 anni. Le uniche eccezioni al limite di età sono, espressamente, regolamentate dall’art. 4 della L. n. 977/67, come sostituito dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. n.345/99 e dal D.M. 27 aprile 2006, n. 218.

B) Assolvimento obbligo scolastico: a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), a partire dall’anno scolastico 2007/2008, l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni: con la norma in esame pertanto è stato rivisto, innalzandolo, il precedente numero minimo di anni di istruzione (fino al 31 agosto 2007 pari ad 8 anni in virtù delle modifiche introdotte dalla L. n. 53/2003). Qualsiasi attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione (Min. Lavoro lettera circolare n. 5/27341/70/AG/16 del 27 luglio 2000). In caso di minore extracomunitario, anch’egli soggetto all’obbligo scolastico, l’eventuale percorso scolastico effettuato all’estero dovrà essere valutato dalla competente autorità scolastica.

Il ragazzo quindi deve avere almeno 16 anni e 10 anni di istruzione obbligatoria effettuata e certificata.


L’ammissione al lavoro del minorenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito (da valutare i risvolti dell'abrogazione DL 69/2013 - "decreto del fare").

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999).


La durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Nessun commento:

Posta un commento