A) Età
minima per l’accesso al lavoro: in conformità con quanto
stabilito dalla stessa Costituzione (art. 37, 2° comma), l’accesso al lavoro
del soggetto minore richiede innanzitutto, a pena di nullità, il raggiungimento
dell’età minima stabilita dalla legge. A seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l’età
minima per l’accesso al lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2007 (nota n.
25/I/0009799 del 20 luglio 2007) è
stata fissata in 16 anni. Le uniche eccezioni al limite di
età sono, espressamente, regolamentate dall’art. 4 della L. n. 977/67, come
sostituito dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. n.345/99 e dal D.M. 27 aprile 2006,
n. 218.
B) Assolvimento
obbligo scolastico: a seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), a partire
dall’anno scolastico 2007/2008,
l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni:
con la norma in esame pertanto è stato rivisto, innalzandolo, il precedente
numero minimo di anni di istruzione (fino al 31 agosto 2007 pari ad 8 anni in
virtù delle modifiche introdotte dalla L. n. 53/2003). Qualsiasi attestazione
relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere rilasciata dalla
competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle
attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione (Min. Lavoro lettera
circolare n. 5/27341/70/AG/16 del 27 luglio 2000). In caso di minore
extracomunitario, anch’egli soggetto all’obbligo scolastico, l’eventuale
percorso scolastico effettuato all’estero dovrà essere valutato dalla
competente autorità scolastica.
Il ragazzo quindi deve avere
almeno 16 anni e 10 anni di istruzione obbligatoria effettuata e certificata.
L’ammissione al lavoro del minorenne è subordinata all’effettuazione di una
visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla
specifica attività lavorativa cui sarà adibito (da valutare i risvolti dell'abrogazione DL 69/2013 - "decreto del fare").
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori
al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni
di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i
minori (art. 7 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999).
La durata massima dell’orario di lavoro non può
superare le 8 ore
giornaliere e le 40 settimanali.
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