Dal 1° gennaio 2017 al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (computabili) scatterà l’obbligo di assunzione di un
lavoratore disabile: l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione
la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorno di “scopertura”.
Pertanto l’obbligo di assunzione alla cui inottemperanza, entro 60
giorni, è collegata la sanzione citata scatta sia per il raggiungimento
dei 15 dipendenti, sia nel momento in cui si libera un posto già coperto da un
disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.
L’esonero dall'obbligo di assunzione è concesso per situazioni particolari
legate alla pericolosità, insalubrità o alta specializzazione dell’attività
svolta o all’esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori per i quali
l’azienda paga un premio superiore al 60 per mille.
Viene inoltre previsto l’istituto della diffida che consente, a determinate condizioni, di pagare la sanzione nella
misura di 1/4 del massimo.
Riportiamo di seguito le quote di riserva di
assunzione di lavoratori disabili in base alle dimensioni aziendali:
- le aziende che
occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute
all’assunzione di 2 disabili;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di
un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita
proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o
per servizio e soggetti equiparati).
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