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Unico di Regolarita' Contributiva 1. Il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di
definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della presentazione da
parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta
definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3
del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 2. In caso di mancato
ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata
di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini
della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
A tal
fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento
delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in
apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai
sensi del presente comma. 3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di
regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal
servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia' prodotto
utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2
nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto. 4. Le
Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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