Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni
occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
1.
Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la
possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per
tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a)
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b)
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a
compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c)
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non
superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con
iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo
giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della
tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite
prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia
in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato
o di collaborazione coordinata e continuativa.
6.
Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le
persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa,
per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui
al comma 10;
b)
gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di
prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui
al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina
in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite
di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali
rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di
ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di
emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in
collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni
sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75
per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per
prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni
di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d)
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione
(REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi
derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui
al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi
e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma
informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica
INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei
compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori
attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione
della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti
possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma
6, lettera a), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con
le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto
nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento
delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori
nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi
lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e
alle persone anziane, ammalate o con disabilita';
c) insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al
presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene
titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili
per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo
di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica
INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione
dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e
la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini
della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione
occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi
6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di
lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di
cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e
seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale: a) da parte degli
utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori
subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore
agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al
comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e
di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o
lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave
e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti
di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del
contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6,
lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita'
di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per
cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri
gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso
e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni
di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera
b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente,
tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del
prestatore;
b) il luogo di svolgimento della
prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine
della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione
con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la
prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non
superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve
contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short
message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione
trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di
svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS
provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le
prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle
somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di
cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso
al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle
spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore
ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante
bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste
italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6,
l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi
alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di
un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo
di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della
prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno
civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite
di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1,
lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso
di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno
dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni
prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non
si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti
sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita'
lavorative disciplinate dal presente articolo.
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