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lunedì 10 luglio 2017

Lavoro occasionale ("nuovi voucher") dopo la circolare Inps

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i limiti di reddito di seguito indicati:

DEFINIZIONE:
Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:
- compensi fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
- compensi fino a € 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

DIVIETI:
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di:
a) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’àmbito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

VALORE COMPENSO CONTRIBUZIONE:
-          9,00 euro - compenso minimo orario (tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro)
-          2,97 euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,
-          0,32 euro - 3,5% per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
-          0,09 euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.
Costo minimo complessivo orario a carico del datore di lavoro 12,38 euro. 
Costo minimo complessivo giornaliero: 49,52 euro al giorno, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore (per questo punto siamo in attesa di chiarimenti da parte della normativa).

PORTAFOGLIO TELEMATICO:
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico con le seguenti modalità:
-          Tramite F24;
-          Tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
La misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

COMUNICAZIONE:
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

REVOCA:
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

SANZIONI:
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile → il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali → si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

DIRITTI DEL PRESTATORE:
Il prestatore ha diritto:
- all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;
- all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.

COMPENSI:
I compensi percepiti dal prestatore sono:
- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

ESCLUSIONE:
Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI:

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.

ACCREDITO COMPENSI E CONTRIBUTI:
L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. L’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.


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