Il contratto di prestazione
occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta
entità entro i limiti di reddito di seguito indicati:
DEFINIZIONE:
Sono prestazioni di lavoro
occasionale le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile
a:
- compensi fino a €
5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
- compensi fino a €
5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- compensi fino a €
2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
DIVIETI:
È vietato il ricorso al
contratto di prestazione occasionale da parte di:
a) utilizzatori che hanno più di 5
lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) imprese del settore agricolo,
salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di
invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo
di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) imprese dell’edilizia e di
settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione
di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’àmbito dell’esecuzione di
appalti di opere o servizi.
VALORE COMPENSO CONTRIBUZIONE:
-
9,00
euro - compenso minimo orario (tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni
di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro)
-
2,97
euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,
-
0,32
euro - 3,5% per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali,
-
0,09
euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.
Costo minimo complessivo orario a carico del
datore di lavoro 12,38 euro.
Costo
minimo complessivo giornaliero: 49,52 euro al giorno, anche qualora la durata
effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore
(per questo punto siamo in
attesa di chiarimenti da parte della normativa).
PORTAFOGLIO TELEMATICO:
Al fine di poter ricorrere
alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che il datore di lavoro
abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico con le
seguenti modalità:
-
Tramite F24;
-
Tramite strumenti di pagamento
elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti
attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili
esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti
INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono
utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi
contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
La misura dei versamenti è
individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale
dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
COMUNICAZIONE:
L’utilizzatore è tenuto a
trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di
contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento
della prestazione;
c) l’oggetto della
prestazione;
d) la data e l’ora di
inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la
durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni;
e) il compenso pattuito
per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di
durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo
il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della
dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.
REVOCA:
Nel caso in cui la prestazione
lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la
piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center,
la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al
giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta
revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
SANZIONI:
In caso
di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500
(compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un
prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata
della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile → il
relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al
rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria. In caso
di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio
della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a
prestazioni occasionali → si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la
procedura di diffida.
DIRITTI DEL PRESTATORE:
Il prestatore ha diritto:
- all’assicurazione INPS per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione
separata;
- all’assicurazione INAIL contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle
pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza
del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.
COMPENSI:
I compensi percepiti dal
prestatore sono:
- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di
disoccupato;
- sono computabili ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso
di soggiorno;
- sono computati in misura al 75%
i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di
invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo
di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito.
ESCLUSIONE:
Non
possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore
abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI:
Gli utilizzatori e i prestatori
sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di
un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le
operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione
della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il
modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei
crediti di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.
ACCREDITO COMPENSI E
CONTRIBUTI:
L’INPS provvede, nel
limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al
pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del
conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso
gli uffici della società Poste italiane Spa. L’INPS provvede altresì
all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva
del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.
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