Nota INL n. 5828 del 4 luglio 2018
Con la Nota
n. 5828 del 4 luglio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune indicazioni in merito al divieto di pagamento della retribuzione in contanti, previsto dall’art. 1 comma 910 della
Legge n. 205/2017, con l’esclusione dei compensi derivanti da borse di studio,
tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale. Tale violazione sarà sanzionata con il
pagamento di una somma tra i 1.000 e i 5.000 euro, con l’applicazione di tante
sanzioni quante sono le mensilità di protrazione dell’illecito. A titolo di
esempio, in caso di violazione protratta per tre mensilità in relazione a 2 lavoratori
la sanzione sarà di 1.666,66x3= euro 5.000.
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