La responsabilità degli amministratori di fatto delle società di capitali è una classica tematica trasversale che abbraccia vari aspetti:
- civilistici
- penali tributari
- penali fallimentari
E’ di tutta evidenza, quindi, l’importanza della questione.
La Corte di Cassazione da ultimo è intervenuta con la sentenza n. 27163/2018, mediante la quale ha statuito che per potersi configurare la fattispecie dell’amministratore di fatto occorre:
- che la gestione sia di tipo continuativo
- che essa abbia ad oggetto aspetti non marginali della vita aziendale
Se sussistono questi due presupposti di fatto, da comprovarsi debitamente, allora non sarà sufficiente la presenza di amministratori formali (prestanome) per sgravare da responsabilità i veri dominus della società.
I profili di responsabilità, come detto, a venire in rilievo, saranno molteplici:
- civilmente, gli amministratori di fatto risponderanno per i danni recati ai soci ed a terzi, (ex art. 2639 c.c. che addossa agli affettivi gestori la responsabilità civile di cui agli artt. 2392 – 2395 c.c.)
- penalmente, risponderanno per gli eventuali reati tributari, societari (falso in bilancio) e fallimentari (bancarotta), a titolo di dolo eventuale e dolo omissivo (art. 40, comma 2 c.p.).
Senza considerare, infine, che l’operato di questi ultimi fonderà anche la responsabilità amministrativa della società per cui operano, ex D. lgs 231/01.
Pubblicato da Avv. Franchi Mauro
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