La Legge
n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018, ha re-introdotto nell’ordinamento
la fattispecie della somministrazione fraudolenta, casistica che ricorre
qualora la somministrazione sia posta in essere con la finalità di eludere
norme inderogabili di legge o del contatto collettivo applicato.
La
disciplina della somministrazione fraudolenta introdotta dalla Legge n. 96/2018
ricalca esattamente quanto prevedeva l’articolo 28 del D.Lgs n. 276/2003, che
era stato abrogato dal Jobs Act (D.Lgs n. 81/2015).
Nel
particolare, il nuovo articolo 38-bis del D.Lgs n. 81/2015 stabilisce che:
“Fermo
restando le sanzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la
specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono
puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e
per ciascun giorno di somministrazione.”
Il reato
di somministrazione fraudolenta si affianca alle sanzioni già previste dall’articolo
18 del D.Lgs n. 276/2003 in materia di esercizio non autorizzato dell’attività di
somministrazione, ricorso alla somministrazione da parte di soggetti non
autorizzati, utilizzo oltre i limiti o sfruttamento dei minori.
La
sanzione per somministrazione fraudolenta è pari a 20 euro per ogni giorno di
lavoro e per ogni lavoratore coinvolto, e si applica sia all’utilizzatore
che all’agenzia di somministrazione.
Va tenuto
conto, peraltro, di quanto disposto dall’articolo 1 del D.Lgs n. 8/2016, in materia
di depenalizzazione delle sanzioni amministrative: qualora alla violazione sia connessa
una sola pena pecuniaria proporzionale, la somma dovuta è pari all'ammontare
della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro
5.000 né superiore a euro 50.000.
Nel caso
della sanzione per somministrazione fraudolenta, qualora il calcolo della
stessa
sia
inferiore a 5.000 euro, si applicherà la sanzione minima di 5.000 euro. Tale
importo
risulta
poi riducibile ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981.
Esempio
1
Ipotizziamo
il caso in cui l’impiego fraudolento riguardi solamente 2 lavoratori per un
totale di 10 giorni.
La
sanzione è quindi pari a 20 euro * 2 lavoratori * 10 giorni = 400 euro.
Essendo
inferiore al minimo di 5.000 euro previsto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs n.
8/2016, si applica tale ultima sanzione. L’importo è poi soggetto alle
riduzioni ex art. 16, Legge n. 689/1981, dando luogo ad una sanzione effettiva
pari a 1.666,67 euro (1/3).
Esempio
2
Ipotizziamo
il caso in cui l’impiego fraudolento riguardi 15 lavoratori per un totale di 18
giorni.
La
sanzione è quindi pari a 20 euro * 15 lavoratori * 18 giorni = 5.400 euro.
Essendo
superiore al minimo di 5.000 euro previsto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs n.
8/2016, si applica la sanzione calcolata. L’importo è poi soggetto alle
riduzioni ex art. 16, Legge n. 689/1981, dando luogo ad una sanzione effettiva
pari a 1.800,00 euro (1/3).
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