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mercoledì 12 settembre 2018

Somministrazione fraudolenta


La Legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018, ha re-introdotto nell’ordinamento la fattispecie della somministrazione fraudolenta, casistica che ricorre qualora la somministrazione sia posta in essere con la finalità di eludere norme inderogabili di legge o del contatto collettivo applicato.

La disciplina della somministrazione fraudolenta introdotta dalla Legge n. 96/2018 ricalca esattamente quanto prevedeva l’articolo 28 del D.Lgs n. 276/2003, che era stato abrogato dal Jobs Act (D.Lgs n. 81/2015).

Nel particolare, il nuovo articolo 38-bis del D.Lgs n. 81/2015 stabilisce che:
“Fermo restando le sanzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.”

Il reato di somministrazione fraudolenta si affianca alle sanzioni già previste dall’articolo 18 del D.Lgs n. 276/2003 in materia di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, ricorso alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati, utilizzo oltre i limiti o sfruttamento dei minori.

La sanzione per somministrazione fraudolenta è pari a 20 euro per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore coinvolto, e si applica sia all’utilizzatore che all’agenzia di somministrazione.
Va tenuto conto, peraltro, di quanto disposto dall’articolo 1 del D.Lgs n. 8/2016, in materia di depenalizzazione delle sanzioni amministrative: qualora alla violazione sia connessa una sola pena pecuniaria proporzionale, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Nel caso della sanzione per somministrazione fraudolenta, qualora il calcolo della stessa
sia inferiore a 5.000 euro, si applicherà la sanzione minima di 5.000 euro. Tale importo
risulta poi riducibile ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981.

Esempio 1
Ipotizziamo il caso in cui l’impiego fraudolento riguardi solamente 2 lavoratori per un totale di 10 giorni.
La sanzione è quindi pari a 20 euro * 2 lavoratori * 10 giorni = 400 euro.
Essendo inferiore al minimo di 5.000 euro previsto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs n. 8/2016, si applica tale ultima sanzione. L’importo è poi soggetto alle riduzioni ex art. 16, Legge n. 689/1981, dando luogo ad una sanzione effettiva pari a 1.666,67 euro (1/3).

Esempio 2
Ipotizziamo il caso in cui l’impiego fraudolento riguardi 15 lavoratori per un totale di 18 giorni.
La sanzione è quindi pari a 20 euro * 15 lavoratori * 18 giorni = 5.400 euro.
Essendo superiore al minimo di 5.000 euro previsto dall’art. 1, comma 6, D.Lgs n. 8/2016, si applica la sanzione calcolata. L’importo è poi soggetto alle riduzioni ex art. 16, Legge n. 689/1981, dando luogo ad una sanzione effettiva pari a 1.800,00 euro (1/3).

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