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martedì 25 agosto 2020

Decreto Agosto - Agevolazioni assunzione

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg DL 14/08/2020 n 104 in vigore dal 15/08/2020 TESTO NORMA Art. 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1. 4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

1 commento:


  1. A seguito della pubblicazione del DL 104/2020 (decreto agosto), riportiamo di seguito le possibili agevolazioni per assunzioni di lavoratori dipendenti:
    A stabilire le condizioni e i limiti del bonus assunzioni è l’art. 6, il quale prevede l’esonero dai contributi INPS – a carico del datore di lavoro – in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato. L’incentivo, in particolare, ha una durata massima di 6 mesi e viene erogato nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
    La norma dispone che dall’esonero siano però esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
    Per ottenere l’incentivo, il datore di lavoro:

     deve assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato firmato entro il 31 dicembre 2020;
     l’assunzione deve determinare un aumento dell’occupazione aziendale rispetto ai 12 mesi precedenti.

    L’esonero, inoltre, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del “Decreto Agosto”.



    Restano inoltre applicabili gli altri incentivi che erano già previsti:

    1) assunzioni di under 35 che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: sgravio contributivo del 50% fino a 3mila euro annui. Se l’impresa è nel Sud, l’esonero contributivo è al 100% fino a 8mila 60 euro annui.
    2) assunzione di donne disoccupate o di lavoratori over 50, per 12 o 18 mesi a seconda che il contratto sia a termine o a tempo indeterminato (articolo 4, commi 8-12, legge 92/12): anche in questo caso lo sgravio è pari al 50%.


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