- L’art. 19 bis della L.
27/2020 del 24/04/2020 (conversione del D.L. 18/2020 “Cura Italia) prevedeva quanto
segue:
1. Considerata l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori
sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente
decreto, nei termini ivi indicati, e'
consentita la possibilita', in
deroga alle previsioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21,
comma 2, e 32, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, di procedere, nel
medesimo periodo, al rinnovo o alla
proroga dei contratti a tempo
determinato, anche a scopo di
somministrazione.))
- Successivamente con la
conversione in legge del decreto Rilancio (L. 77/2020 del 17/07/2020), all’art 93 comma 1
bis è stato previsto quanto segue
«1-bis. Il termine dei contratti di
lavoro degli apprendisti
di cui agli articoli 43 e 45 del decreto
legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo
determinato, anche in regime
di somministrazione, e' prorogato di una
durata pari al periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa,
prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
- Infine venerdì 7 agosto dovrebbe essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto agosto che prevede la soppressione dell'art. 93 comma 1 bis precedentemente richiamato:
“Il decreto Agosto, sempre con l’articolo 8,
dispone anche la soppressione del comma 1-bis, dell’articolo 93, che aveva
tanto fatto discutere circa la sua incostituzionalità. Ricordo che la norma
prevede la proroga obbligatoria di tutti i
contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e dei
contratti di apprendistato per la qualifica e di alta formazione (primo e terzo
livello), di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività
lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
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