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giovedì 20 giugno 2013

ECONOMIA: Imprese e crisi nel parmense


Le imprese registrate alla Camera di Commercio di Parma al 31 marzo sono 46.861, di cui 42.226 attive. Durante il primo trimestre sono nate 687 imprese, a fronte di 1.261 cessate (circa 14 al giorno). Il flusso iscrizioni-cessazioni ha quindi avuto un saldo negativo di 574 unità. E' il calo maggiore degli ultimi dieci anni, fa notare la Camera di Commercio.
Il  tasso  di  sviluppo  imprenditoriale  è dunque - 1,2% (- 0,8% in Emilia Romagna e - 0,5% in Italia)  e pone Parma al sest’ultimo posto nella graduatoria delle 110 province italiane rispetto al tasso di crescita del primo trimestre 2013.
Il saldo di - 574 unità fa dei primi tre mesi del 2013 il peggior primo trimestre dal 2004. Le iscrizioni costituiscono il risultato più basso degli ultimi dieci anni e nel contempo le cessazioni si attestano al livello più alto, inferiore solo a quello del 2012. I dati descrivono il progressivo impoverimento del tessuto imprenditoriale provinciale, già sengato da un 2012 che, tra entrate e uscite, ha visto perdersi 125 aziende, il terzo peggior risultato degli ultimi dieci anni. Era andata peggio solo nel 2008 e nel 2009, nel pieno della prima ondata della crisi mondiale.
Le imprese individuali nel primo trimestre 2013 hanno perso 560 unità (384 iscritte, 944 cessate). Le società di persone sono calate di 35 unità (101 iscritte, 136 cessate).
Le società in altre forme (cooperative e consorzi) sono diminuite di 6 unità (25 iscritte, 31 cessate). Un saldo positivo contraddistingue invece le società di capitale che crescono di 27 unità, poichè ne sono nate 177 a fronte di 150 cessazioni.
Costruzioni  (-231  unità),  commercio  (-122),  attività  manifatturiere  (-103)  e agricoltura (-97)  sono i settori che accusano le riduzioni più consistenti dello stock di imprese in termini assoluti. Hanno registrato piccoli segnali positivi solo alcuni settori nei servizi.
I settori più colpiti? Edilizia (231 imprese in meno), commercio (- 122), attività manifatturiere (- 103) e agricoltura (- 97). Piccoli segnali positivi si rilevano solo nel settore dei servizi.
Altri dati del Sistema Imprenditoriale parmense sono contenuti nel rapporto pubblicato dall’Ufficio studi della Camera di Commercio, disponibile sul sito www.pr.camcom.it alla sezione “informazione economica”, “indagini congiunturali.

mercoledì 19 giugno 2013

ATTIVITA': Vending (distributori automatici)

http://www.guidaconsumatore.com/imprenditoria/attivita-di-distributori-automatici-come-aprire.html

 

 

Come aprire un negozio di distributori automatici


Aprire un’attività commerciale basata su distributori automatici, significa dar vita ad un progetto interessante e in linea con il mercato di oggi. I distributori automatizzati sono dei mini negozi che operano continuamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e che consentono a chi li possiede o gestisce di vendere qualsiasi tipo di prodotto. La loro diffusione sta aumentando vertiginosamente durante gli ultimi anni, per tanto l’idea di dar vita a un’attività di questo tipo è sicuramente ottima, e promette grandi possibilità di guadagno. Tuttavia vanno considerati vari aspetti che garantiranno la buona riuscita della vostra attività. In generale gestire uno store di distributori automatici significa guadagnare rapidamente, con un’attività che presenta orari flessibili che possono essere organizzati in base alle proprie esigenze.

Aprire uno store di distributori automatici

Questo tipo di negozio se realizzata con dimensioni medio-piccole può essere realizzata anche da coloro che non hanno esperienza nel settore. Vi basterà prendere contati con i fornitori giusti e frequentare i diversi corsi formativi che vengono attivati da quest’ultimi per la loro clientela.
Per capire al meglio il funzionamento vero e proprio dei distributori vi basterà semplicemente leggere con attenzione i manuali di istruzioni che vi permetteranno di avere ulteriori conoscenze per luna migliore manutenzione.
La gestione dei distributori automatici in questo caso richiede un impegno che non deve essere necessariamente costante, per tanto viene considerata un’ottima attività da avviare anche part time.
Se invece l’attività ha dimensioni maggiori, come se fosse una specie di “market automatico”, il discorso cambia. E’ necessario in questo caso avere sufficiente esperienza nel campo, e l’impegno sia personale che economico è sicuramente differente rispetto a un’attività con dimensioni minori.
Per coloro che desiderano svolgere quest’attività ma che hanno già un altro lavoro, è bene sottolineare che la legge vieta ad alcuni lavoratori, come i dipendenti pubblici, di svolgere altre attività autonome. In questo caso vi consigliamo di Informarvi presso un consulente.

Investimento iniziale

Uno dei punti a favore di quest’attività è senza dubbio l’investimento iniziale, che può essere in alcuni casi piuttosto contenuto. In linea di massima parliamo di un importo di circa 10 mila euro che vi permetterà di acquistare un quantitativo di macchine sufficiente per intraprendere un’attività di piccole dimensioni.
Il costo dei distributori automatici non è infatti eccessivo. Si può partire in modo graduale aumentando man mano il numero di distributore e ingrandendo il proprio business.

Gestione dei distributori automatici

Anche se la gestione dei distributori automatici non richiede in linea generale alte capacità, non bisogna sminuire le difficoltà che quest’attività presenta. E’ necessario infatti rifornire i distributori, e occuparsi della manutenzioni, il che richiede tempo e capacità.
I guadagni dipendono molto dalla localizzazione dei distributori e dal passaggio di persone: più persone, più guadagni, ma anche più fatica. presenta estreme difficoltà di gestione, l’impegno è significativo perché tutto funzioni al meglio. Investimento iniziale. Non è obbligatorio avere del personale ma è utile nel caso i distributori da gestire sono molti.
Le dimensioni dell’attività ovviamente non incidono soltanto sulla molte di lavoro, ma nel caso dei distributori automatici, anche sulle vendite e quindi sui vostri profitti. Maggiore è il numero dei distributori automatici in vostro possesso e maggiori saranno le vostre entrate.
Inoltre molti fornitori offrono condizioni migliori a coloro che possiedono più macchine. L’acquisto dei prodotti ha un minor prezzo permette di ricaricare di più e quindi di aumentare i propri guadagni.

Prodotti in vendita

Un distributore automatico rappresenta un negozio perennemente aperto che offre ai clienti prodotti di ogni genere. E’ possibile vendere alimenti caldi e freddi, bibite, e anche prodotti informatici, sigarette o farmaci.
Non c’è limite alla fantasia e al mercato. Per la buona riuscita della vostra attività dovrete cercare di individuare quali sono i prodotti migliori da distribuire in quella determinata zona. Molto dipende dalle abitudini del posto anche a livello culturale.
Quello che piace a noi italiani e che funziona qui, non è sicuramente quello che viene acquistato all’estero. In Italia un distributore di pizza o di pasta non avrebbe sicuramente successo.

Vending industry privata

La distribuzione automatica definita anche vending industry, rappresenta un mercato che sta avendo uno sviluppo notevole negli ultimi anni. In Europa si contano più di quattro milioni di distributori automatici.
Un numero davvero impressionante. In Italia i dati su questo settore fanno riflettere. Il nostro Paese infatti è tra i primi produttori di distributori automatici, ma al contrario è l’ultimo per quanto riguarda i consumi. Questo dato è caratterizzato dalla presenza di distributori automatici privati, che non sono quindi accessibili al pubblico. Un dato che spiega come intraprendere quest’attività può rivelarsi davvero proficuo.

Concorrenza

Uno degli aspetti che dovrete considerare con estrema attenzione se desiderate aprire un negozio di distributori automatici è la concorrenza. In questo settore, vista la varietà dei prodotti e il tipo di servizio offerto, sono tante le attività esterne che possono essere considerate come concorrenza.
Dovrete quindi fronteggiare le attività che vi circondano e che offrono prodotti simili a quelli che proponete; per esempio un bar rappresenterà il vostro concorrente per quanto riguarda il caffè. E’ difficile offrire prodotti che superino quelli di un’attività esterna concorrenziale, ed è quindi consigliabile puntare sulla varietà dell’offerta, e su prezzi convenienti.

Posizione dei distributori automatici

Molto spesso quando si parla dell’apertura di una nuova attività, la zona che viene scelta per i locali è fondamentale. Nel caso specifico invece conta la posizione dei distributori automatici. I guadagni infatti dipendono in gran parte da dove verranno collocati questi “negozi automatizzati”.
Ovviamente le aree con un maggiore afflusso di gente sono le migliori, mentre quelle sconsigliate sono le zone che si trovano in aeree poco frequentate, o in posti dove vi è solo il passaggio di auto.
Durante la fase iniziale non sarà facile individuare da subito quali sono i posti migliori, dove collocare i vostri distributori automatici, anche perché molte zone saranno già occupate e quindi vi troverete a doverli spostare finché non entrerete appieno nel meccanismo.

Distributori automatici: acquisto o affitto?

Per quanto riguarda il reperimento dei distributori automatici ci sono due alternative possibili.
Potrete scegliere di acquistare i distributori o di prenderli in affitto. Solitamente chi intraprende questo tipo di attività sceglie di acquistare questi macchinari così essenziali. Comprare dei distributori automatici presenta un costo d’acquisto che pur non essendo eccessivo, deve essere valutato con attenzione.
Contattate più di un fornitore e confrontate i vari prezzi e anche le condizioni di vendita, per trovare l’offerta migliore. I fornitori più seri garantiscono anche la fornitura in caso di manutenzione.
Affittare dei distributori automatici invece è consentito solo se si scelgono alcune particolari tipologie di prodotti. Un esempio sono i distributori automatici di caffè, gelati e bevande che si trovano nelle palestre. In questo caso è l’azienda che produce un determinato prodotto che affida il suo distributore per compiere una vendita mirata. Colui che affitta il distributore dovrà preoccuparsi dell’aspetto pratico: rifornimento, pulizia e manutenzione.
Solitamente è previsto il pagamento annuale di un canone per l’affitto, e/o una percentuale sulle vendite che viene considerata già con la fornitura dei vari prodotti in vendita nel distributore automatica.

Installazione e manutenzione

L’installazione dei distributori automatici è una fase fondamentale. I distributori automatici hanno bisogno di energia e in alcuni casi anche di acqua. La fornitura deve essere continua. Nei distributori di bevande è essenziale che riusciate a trovare il giusto mix che renda le bevande gradevoli. Il metodo è quello di compiere vari tentativi.
Il rifornimento, la pulizia e anche la manutenzione dei distributori automatici dipende dalla frequenza con cui essi vengono usati. Per un distributore che lavora mediamente, è necessaria che la pulizia e il rifornimento avvengano almeno un paio di volte a settimana.
Di solito il tempo necessario è di circa un’ora, visto che la manutenzione ordinaria è semplice. La manutenzione che riguarda altri elementi e non le guarnizione richiede tempo e soldi. E’ infatti preferibile essere in grado di riparare i piccoli problemi da soli.

Rischi

E’ fondamentale che facciate estrema attenzione ad alcuni aspetti che non possono essere sottovalutati quando si avvia un’attività di gestione di distributori automatici. Innanzitutto è fondamentale che paghiate il giusto per i vostri distributori automatici.
Il costo di queste macchine viene calcolato anche sulla base di tutto ciò che riguarda un’eventuale servizio di post-vendita. Infatti in questa attività i pezzi di ricambio hanno una notevole importanza. Quindi scegliere un’azienda fornitrice che non è in grado di reperire velocemente i pezzi necessari in caso di guasti può rappresentare un grave problema. Un distributore non funzionante si traduce come in una perdita in termini economici.
E’ essenziale che il vostro fornitore sia un vero e proprio punto di forza della vostra attività, è infatti consigliabile scegliere ditte che non siano interessate soltanto alla vendita del distributore automatico, ma che vi seguano in modo completo.

Come avviare un’attività di distributori automatici

§                 Kit per aprire un’attività di distributori automatici
Un kit creato da una realtà specializzata nella formazione come CreaImpresa, che permette di risolvere le difficoltà legate all’apertura di un negozio di distributori automatici di prodotti. Con questo prezioso e innovativo strumento informativo potete capire come realizzare nel migliore dei modi questo tipo di iniziativa imprenditoriale. Una soluzione on line efficace e intelligente per progettare, valutare, realizzare e lanciare con successo il vostro business.

Distributori automatici in franchising

Una soluzione per avviare il vostro store è quella di aprire un negozio di distributori automatici in franchising. I benefici di questa formula applicata allo specifico settore sono notevoli, anche perchè le restrizioni rispetto ad altri tipi di franchising sono minori.
Quasi sempre non vengono richieste commissioni sulle vendite, e si possono compiere delle scelte autonome. Vi è molta libertà, guadagni rapidi, e la possibilità di spostare i distributori in base alle proprie esigenze.

martedì 18 giugno 2013

CONDOMINIO: Riforma


Molte novità nella riforma del condominio, appena entrata in vigore. Ecco le principali: in primo piano la figura dell'amministratore.

La nuova “vita” del (e nel) condominio è iniziata il 18 giugno. È la data in cui dopo oltre due anni di gestazione parlamentare e sei mesi di attesa, è entrata in vigore la riforma del condominio. La norma che in 32 articoli riscrive le regole del vivere in comune sarà finalmente messa alla prova: soltanto nell’applicazione pratica la “sudata” riforma che aggiorna una legislazione vecchia di 71 anni (le regole del codice civile  sulla “proprietà comune” sono del 1942) dimostrerà se funziona davvero. Soprattutto se sarà in grado di ridurre l’altissimo livello di litigiosità e contenziosi che caratterizza attualmente la vita condominiale.
Molte delle novità riprendono del resto orientamenti consolidati dalla giurisprudenza ricalcando quasi fedelmente le sentenze emesse in questi anni dalla Cassazione. Tra queste, l’obbligo di creare un conto corrente condominiale su cui far transitare tutte le somme e la possibilità, per chi lo desidera, di staccarsi dal riscaldamento centralizzato.

La figura dell'amministratore

Le innovazioni più rilevanti riguardano, però, la figura dell’amministratore. Da una parte il ruolo si professionalizza e qualifica, dall’altra aumentano anche le sue prerogative e i suoi “obblighi”. Come quello di agire per la riscossione forzosa dei crediti condominiali, tenere il registro contabile e dell’anagrafe condominiale (novità che vanno nella direzione della trasparenza e della tracciabilità della gestione) e sospendere il condomino moroso per un semestre dalla fruizione dei servizi.
Il semplice buon senso ha poi suggerito di aggiornare l’ammontare delle sanzioni per chi viola il regolamento condominiale: si passa dai 5 centesimi di euro (le 100 lire previste dal codice civile) a 200 euro incrementabili, in caso di recidiva, fino a 800.
Ora, nel settore più litigioso della nostra vita in comune, si tratterà di misurare le parti della nuova nor­mativa che ancora hanno bisogno di una messa a punto. Il primo pas­so è stato fatto, chissà che non si debbano attendere altri 70 anni...

Le innovazioni punto per punto

L’amministratore
La nomina
La sua nomina è obbligatoria quando i condomini sono almeno nove. Resta in carica un anno e il suo mandato si intende rinnovato per uguale durata. Per l’esercizio del ruolo la riforma prevede requisiti specifici: godere dei diritti civili; non essere stati interdetti per delitti contro la pubblica amministrazione o il patrimonio; non essere nell’elenco dei  protestati; avere il diploma di scuola superiore; aver frequentato un corso di formazione (ne sono esentati gli amministratori nominati tra i condomini e chi abbia esercitato negli ultimi 3 anni l’attività di amministratore per almeno un anno) e aggiornarsi periodicamente.
Gli obblighi
L’accettazione dell’incarico avviene in forma scritta con un documento che, oltre a specificare nel dettaglio l’onorario, deve contenere i dati anagrafici e professionali, il codice fiscale e (nel caso di società) la sede legale. Su richiesta dell’assemblea l’amministratore dovrà stipulare una polizza di assicurazione individuale per la responsabilità civile conseguente all’esercizio del mandato (è ammessa, anche se non è individuale, una polizza delle associazioni di categoria degli amministratori che assicuri tutti gli iscritti). Nel caso dovessero essere eseguiti lavori straordinari, il massimale della polizza andrà adeguato all’importo dei lavori. Su decisione dell’assemblea a maggioranza degli intervenuti e dei millesimi, deve attivare un sito web del condominio che consenta ai condomini in ogni momento di consultare i documenti e le delibere assembleari.
I compiti
Tra i compiti dell’amministratore c’è la tenuta di quattro registri: dei verbali, delle nomine, della contabilità e dell’anagrafe condominiale. Un’innovazione che introduce maggiore trasparenza nella gestione condominiale ma anche un eccesso di burocratizzazione. Nel registro dei verbali vanno annotate le mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni approvate e le dichiarazioni rese dai condomini. Va conservato per la durata della vita condominiale e passato da un amministratore all’altro. In quello delle nomine vanno annotate cronologicamente le date di nomina e revoca di ciascun amministratore. Il registro dell’anagrafe condominiale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione nei dati deve essere comunicata entro 60 giorni all’amministratore in forma scritta. Infine c’è il registro di contabilità in cui vanno annotati, entro 30 giorni dall’effettuazione, i singoli movimenti di entrata e uscita.
La contabilità
Spetta all’amministratore redigere il rendiconto condominiale annuale delle gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. L’assemblea può nominare un revisore contabile. È imposto l’obbligo, già ribadito più volte dalla giurisprudenza, di creare un conto corrente condominiale su cui vanno fatte transitare le somme ricevute a qualunque titolo. La mancanza di questo conto rappresenta una giusta causa per la revoca dell’amministratore. Ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia del conto.
Le deleghe
Le deleghe devono essere obbligatoriamente scritte e nessuna delega può essere data all’amministratore. Inoltre se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e più di 1/5 del valore proporzionale.

I lavori e le innovazioni

Per le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni è obbligatorio costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Per quanto riguarda le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo delle cose comuni, come per esempio l’installazione di un ascensore che modifica l’uso del vano scale o lo scavo nel cortile per costruire posti auto interrati, il quorum da raggiungere per l’autorizzazione a procedere è dei 2/3 del valore dell’edificio e della maggioranza dei partecipanti all’assemblea (anziché la maggioranza dei condomini).

Le maggioranze

Perché l’assemblea sia valida in seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 degli aventi diritto che rappresentino almeno 1/3 dei millesimi dell’edificio. Per l’ordinaria amministrazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea a patto che possiedano almeno 1/3 dei millesimi. Per le delibere fuori l’ordinaria amministrazione, come la nomina, revoca o riconferma dell’amministratore, l’approvazione del regolamento condominiale, il via libera a riparazioni straordinarie di notevole entità, è necessario il raggiungimento della maggioranza degli intervenuti in assemblea che possiedano almeno la metà del valore dell’edificio. Rispetto al passato lo stesso quorum è applicato anche alle delibere per le cosiddette “innovazioni agevolate”, opere con un marcato contenuto sociale: le migliorie per la sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il contenimento dei consumi energetici e l’uso di fonti di energia rinnovabile, la costruzione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo o al piano terra, l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione televisiva e di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, l’installazione di impianti di video-sorveglianza sulle parti comuni.
Del tutto nuova e “bulgara” è la maggioranza prevista per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni: il quorum prevede un numero di voti pari ai 4/5 dei condomini più i 4/5 del valore dell’edificio (800/1.000).

I morosi

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea può ottenere un decreto di ingiunzione. È tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellano, i dati dei morosi. I creditori, da parte loro, non possono rifarsi sui condomini in regola con il pagamento delle loro quote, se non dopo l’escussione (ossia dopo aver iniziato un processo di esecuzione di pagamento) dei morosi. Nel caso di morosità protratta per oltre un semestre l’amministratore è autorizzato a sospendere l’erogazione al condomino moroso dei servizi che possono essere goduti separatamente.

Il distacco dal riscaldamento centralizzato

La riforma del condominio, accogliendo sostanzialmente diverse sentenza della Corte di Cassazione, consente al condomino di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato a patto che questo non arrechi notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Non è previsto l’obbligo di preventiva informazione dell’amministratore o dell’assemblea, ma per chi si stacca resta quello di concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato.

Manutenzione straordinaria: i soldi vanno anticipati

La riforma del condominio ci voleva, troppo sorpassate le norme che regolavano la materia. Se su questo punto sono tutti d’accordo, nessuno si azzarda a dire che quella partorita a fatica e approvata di corsa da un Parlamento in scadenza (la norma è diventata legge a novembre dello scorso anno, alla fine del governo Monti) sia una riforma perfetta.
Troppi i dubbi interpretativi sollevati già all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, troppe le burocratizzazioni che rischiano di rendere estremamente complicate le prassi condominiali. Non mancano, infine, alcune palesi contraddizioni.
Tra queste c’è, per esempio, l’aver aggravato la maggioranza richiesta per approvare l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ci spiega Pietro Membri, presidente dell’Anaci (l’Associazione nazionale degli amministratori immobiliari): “Questo intervento fa parte di quelli per cui è prevista una maggioranza chiamata ‘agevolata’ pari alla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi. Peccato che finora bastasse il voto favorevole di un terzo dei condomini in rappresentanza di almeno 1/3 dei millesimi. Non capiamo, sinceramente, come il legislatore abbia potuto alzare il quorum specie considerando che l’abbattimento delle barriere architettoniche è un argomento su cui riscontriamo, in genere, poca sensibilità da parte dei condomini. Con queste maggioranze diventerà ancora più difficile poter intervenire”.
Altra novità controversa è quella che obbliga, in caso di lavori di manutenzione straordinaria, a costituire un fondo apposito di importo pari all’ammontare della spesa (art. 1135). “A mio avviso la norma è stata voluta proprio dai costruttori per tutelarsi dai mancati pagamenti”, continua Membri. “Nella pratica rischia di ritorcerglisi contro: accantonare i soldi potrebbe rivelarsi molto difficile e quindi questa novità potrebbe agire come un deterrente. Insomma, c’è il rischio che stando così le cose i lavori non partano mai”.
Per essere una legge nata per semplificare la convivenza in condominio, la riforma rischia di creare fin troppi conflitti. “Rischiosa”, per esempio, la norma che consente il distacco dal riscaldamento centralizzato. Ancora Membri: “Chi vuole si potrà staccare senza l’obbligo di darne prima comunicazione né attendere il parere positivo dell’assemblea. Nello stesso tempo però la legge prescrive che il distacco avvenga senza aggravio di spesa per gli altri condomini né squilibri di funzionamento. Quindi, una volta che il condomino si è staccato, l’assemblea o l’amministratore potranno chiedergli conto della sussistenza dei due requisiti e, dunque, aprire  un contenzioso e una guerra di perizie e controperizie”.

Perdita stato disoccupazione: Provincia Parma


Perdita dello stato di disoccupazione
CHE COS'È

Vi sono comportamenti che danno luogo alla perdita dello stato di disoccupazione; essa  viene disposta dal Centro per l’Impiego competente ed  è resa nota all’interessato  mediante l’inserimento in appositi elenchi consultabili presso i rispettivi Centri per l’impiego. Trascorsi 10gg dalla pubblicazione degli elenchi e in assenza di richiesta di riesame  viene confermata mediante determinazione dirigenziale.
Gli elenchi dei decaduti dalla stato di disoccupazione sono pubblicati in allegato con modalità idonee a garantire la dovuta riservatezza. I decaduti sono elencati in ordine alfabetico: nella prima colonna compare l'iniziale del cognome, nella seconda l'iniziale del nome.
A CHI È RIVOLTO

Ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione in caso di mancato rispetto delle misure definite nel Patto di servizio, stipulato presso il Centro per l’Impiego

COME FUNZIONA
 
Perde lo stato di disoccupazione chi:
  • non si presenta al Centro per l’Impiego quando convocato
  • non adempie a quanto convenuto nel Patto con il Centro per l’Impiego
  • rifiuta una congrua offerta di lavoro;
  • a seguito di avviamento ex art. 16 L. 56/87 rifiuta l’opportunità di lavoro o non si presenta alla selezione presso l’ente pubblico.
  • chi non rinnova il patto di servizio entro 6 mesi dalla sua stipula con il Centro per l'Impiego

Vi sono casi in cui i comportamenti suddetti si ritengono giustificati e pertanto non danno luogo alla perdita dello stato di disoccupazione (es. malattia, infortunio, servizio di leva o richiamo alle armi, servizio civile, gravidanza limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, avere trovato una occupazione nelle more della convocazione o dell’inizio di un corso di formazione, ecc.). In tali ipotesi il lavoratore ha l’onere di comunicare e documentare tempestivamente al Centro per l’Impiego competente la sussistenza del giustificato motivo
Gli utenti decaduti dallo stato di disoccupazione non potranno acquisire nuovamente lo stato di disoccupazione nel territorio dell’intera regione per due mesi dalla data indicata;

COME FARE

Richiesta di riesame
l’utente interessato può avanzare richiesta di riesame entro 10gg dalla pubblicazione degli appositi elenchi presso i Centri per l'Impiego, indirizzandola direttamente al Responsabile del proprio Centro per l’Impiego.
In tal caso l’efficacia dell’atto rimane sospesa; qualora l’atto venga comunque confermato mediante determinazione dirigenziale, l’utente interessato potrà ricorrere contro di esso indirizzando la richiesta di riesame al dirigente del servizio.

BUONGIORNO: finanziamento start-up

http://b-ventures.it/our-program/

lunedì 17 giugno 2013

CASSAZIONE: Comporto ed infortunio

Con sentenza n. 14756 del 12 giugno 2013 la Cassazione ha affermato che ai fini del calcolo del periodo di comporto, non rientrano i periodi di assenza per malattia professionale o per infortunio. 
La Suprema Corte ha evidenziato come "la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenza per infermità e, nel contempo, il diritto alla retribuzione, fino a guarigione nel caso di infortunio, va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata”.

venerdì 14 giugno 2013

Applicazione L. 4/1953: Consegna prospetto paga al dipendente

Applicazione art. 1 Legge 4/1953

Art. 1 Legge 4/1953
E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il  nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

Il datore di lavoro, al momento della corresponsione della retribuzione, deve consegnare ai propri dipendenti un prospetto paga, firmato, siglato o riportante il timbro del datore di lavoro.
In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore della busta paga, di omissione o di inesattezza delle registrazioni in essa contenute, è applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa (da 125 a 770 €)

Cass 30/06/2011 n° 14411 e Cass 26/09/2008 n° 24186
La consegna della busta paga, anche qualora sia accompagnata dalla sottoscrizione del dipendente “per ricevuta”, non è sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento.


L’obbligo di consegna delal busta paga ai lavoratori può essere adempiuto anche con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro e può avvenire anche tramite: e-mail, fax, inserimento su sitoweb.

Visti:
  • Art. 39 c. 5 DL 112/2008: Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel  libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4;
  • Art. 7 DM 09/07/2008: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile. 3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.
  • Interpello 1/2008: Preliminarmente si rileva che la retribuzione va corrisposta alla scadenza temporale prevista, contestualmente alla busta paga, al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita. In presenza del consenso del lavoratore, l’obbligazione del pagamento della retribuzione può essere assolta attraverso forme equipollenti rispetto al danaro contante (assegni, bonifico, accredito in conto corrente ecc.). Su richiesta degli organi di vigilanza, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare l’avvenuta consegna del prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione.
  • Circolare Ministero del Lavoro n°20;
  • Interpelli 32-33-34/2009;
  • Circolare Ministero del lavoro n° 23 del 30/08/2011;
  • Vademecum Ministero Libro Unico.
Quesito:
Considerando l'attuale (e persistente) periodo di crisi nel caso in cui oltre alla consegna dei prospetti paga non fosse stata erogata la retribuzione (la norma indica espressamente: “all'atto della corresponsione della retribuzione”) sarebbe applicabile la sanzione?

(da una interpretazione letterale della norma parrebbe di no)