L’INPS ha rilasciato la Circolare numero 74 del 05 maggio 2016 sulla indennità di disoccupazione DIS-COLL per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata prorogata al 2016 per effetto dell’art. 1, comma 310 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
La circolare riporta le istruzioni applicative della indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati a seguito della legge di stabilità 2016, che ha esteso la DIS-COLL anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Ricordiamo che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è stata introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in attuazione del Jobs Act ed in via sperimentale per l’anno 2015.
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La disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 310 introduce inoltre una novità, di maggior favore per i lavoratori interessati, in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL. Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL.
Destinatari della indennità di disoccupazione DIS-COLL
I destinatari della indennità DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Quindi la tutela vale anche per i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto non esplicitamente esclusi dalla normativa.
Fattore rilevante ai fini della indennità è che il lavoratore in presenza dei requisiti legislativamente previsti, deve essere privo di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Quindi l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
I destinatari della DIS-COLL, devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Al riguardo l’INPS osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2016 è pari al:
- 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Sono sempre esclusi dalla DIS-COLL:
- gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio;
- i titolari di partita IVA.
Per tutte le altre informazioni circa il calcolo dell’indennità DIS-COLL, la durata, le condizionalità e la decadenza vi invito a leggere la nostra guida o l’intera circolare sotto allegata.
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