Parte il conto alla rovescia per il «part time
agevolato». Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e diventerà
operativo dopo la relativa registrazione. Si tratta di una misura sperimentale
prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 che punta che
punta a promuovere un principio d’invecchiamento attivo”, ovvero di uscita
graduale dall'attività lavorativa.
In pratica, un punto di svolta che consentirà al
lavoratore di concordare col datore di lavoro il passaggio al part-time, con
una riduzione dell'orario tra il 40 ed il 60%, e di ricevere mensilmente
l'importo corrispondente ai contributi previdenziali e alla contribuzione
figurativa. In base alle previsioni del testo normativo, pubblicato sul sito
del ministero del Lavoro, la misura fruibile dai lavoratori del settore
privato, con contratto a tempo indeterminato e orario pieno, che possiedono il
requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di
contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.
Per i lavoratori che faranno ricorso
all'agevolazione, cambierà, dunque, il contenuto della busta paga. In aggiunta
alla retribuzione per il part-time, sarà erogata una somma esentasse
corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla
retribuzione per l'orario non lavorato. Inoltre, per il periodo di riduzione
della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la
contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in
modo che alla maturazione dell'età pensionabile il lavoratore percepirà
l'intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.
Il decreto fornisce fin da subito un fondamentale
chiarimento sulla somma erogata mensilmente dal datore di lavoro: oltre a non
concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente, l'importo in
denaro corrispondente ai contributi previdenziali sull'orario non lavorato è
omnicomprensivo e non è assoggettato ad alcuna forma di contribuzione previdenziale,
inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
La contribuzione figurativa, commisurata alla
retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, è
riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni
per il 2017 e 60 milioni per il 2018.
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