Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 17/2016, ha risposto ad un quesito posto da A.n.i.s.a., circa la possibile fruizione dell’esonero contributivo biennale nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso l’esonero triennale (ex L. 190/2014) per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Rispondendo al quesito sopra individuato, il Ministero ha chiarito che “appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma”.
Fonte: Ministero del Lavoro
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