FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
LE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE METALMECCANICO
Con l’entrata in vigore del
rinnovo del CCNL Metalmeccanica aziende industriali è stato introdotto il
diritto dei lavoratori alla formazione continua.
DESTINATARI E DURATA: destinatari del diritto sono tutti i lavoratori a
tempo indeterminato in forza (indipendentemente dalla data di assunzione) nel
primo biennio di ogni ciclo triennale. I percorsi formativi, della durata di
almeno 24 ore pro capite in coincidenza con l’orario contrattuale di lavoro,
dovranno svolgersi entro il terzo anno del medesimo ciclo triennale. In fase di
prima applicazione le aziende hanno, dunque, tempo per programmare le attività
formative per i dipendenti in forza fino al 31 dicembre 2018 e svolgere i
percorsi formativi entro il 31 dicembre 2019.
FORMAZIONE INTERNA O
ESTERNA: la formazione potrà
essere gestita direttamente dall’azienda. Le aziende possono, infatti,
organizzare, anche mediate il supporto dei Fondi Interprofessionali cui
aderiscono, corsi di formazione interni, garantendo ai dipendenti
l’apprendimento delle materie ritenute più utili per lo svolgimento del lavoro.
Trattandosi di un adempimento contrattuale è consigliabile adottare un sistema
di tracciabilità della formazione svolta nel triennio, registrando tutte le
iniziative a cui partecipino i lavoratori. Nel caso in cui l’azienda non si
attivi per organizzare corsi di formazione interni, il lavoratore avrà diritto
di ricercare e partecipare a corsi di formazione all'esterno dell’impresa: in
questo caso, le ore di formazione resteranno per due terzi a carico
dell’azienda (16 ore) e per un terzo a carico del lavoratore (8 ore) e la
formazione dovrà essere volta all’acquisizione di competenze trasversali,
linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto
lavorativo. Qualora le iniziative formative individuate dal lavoratore
prevedano un costo di frequenza, l’azienda dovrà sostenerne il costo fino ad un
massimo di 300 euro a dipendente nel triennio.
ESCLUSIONI: La formazione obbligatoria in materia di sicurezza
di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 non è contemplata all’interno del
percorso di formazione continua previsto dal CCNL e dovrà comunque sempre
essere effettuata a parte.
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