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giovedì 31 dicembre 2020
Regione Emilia Romagna: incentivi all’assunzione di persone con disabilità
venerdì 11 dicembre 2020
Buoni pasto e smartworking
lunedì 9 novembre 2020
MEF: COVID-19 – Decreto Ristori: le misure di sostegno per le aziende
lunedì 26 ottobre 2020
DPCM 24/10/2020
mercoledì 21 ottobre 2020
Il dipendente che si fa licenziare rimborsa il ticket Naspi
martedì 20 ottobre 2020
45 mila euro sul Bando Orientamento Lavoro: voucher dalla Camera di commercio di Parma per tirocini e apprendistato. Modulistica online
martedì 13 ottobre 2020
giovedì 1 ottobre 2020
INPS: COVID-19 – la circolare in materia di Ammortizzatori Covid
martedì 25 agosto 2020
Decreto Agosto - Agevolazioni assunzione
COVID-19: lavoratori in rientro dall’estero – come comportarsi
lunedì 10 agosto 2020
Chiusura Studio periodo estivo dal 13/08/2020 al 23/08/2020 compresi
INFORTUNIO
I
datori di lavoro sono OBBLIGATI a denunciare (comunicare) gli infortuni sul
lavoro, entro e non oltre 48 ore con raccomandata o fax : -
l'I.N.A.I.L. (via Abbeveratoia 71/a Parma per le aziende ubicate in
tale provincia); COMUNICANDO 1) la data e l'ora dell'evento; 2) relative cause; 3) il nominativo del dipendente infortunato; 4) specificando in calce che seguirà la denuncia
su apposito modulo appena possibile; 5) allegando certificazione medica. |
Contatti
PARMA@INAIL.IT
PARMA@POSTACERT.INAIL.IT
ASSUNZIONI CENTRO PER L'IMPIEGO
Inoltrando
FAX al numero 848 800 131 il modello UNIURG.
(Si
rammenta che la comunicazione deve essere inoltrata
– almeno - il giorno antecedente
l’inizio effettivo del rapporto di lavoro / 5 giorni per VAR e CESS.).
Nel
caso il numero di Fax fosse non funzionante inoltrare comunicazione al Centro
per l’impiego competente per zona.
Modulo: https://www.cliclavoro.gov.it/Moduli%20e%20Documenti/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf
INTERMITTENTI (a chiamata)
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx
Evoluzione della normativa in merito alle proroghe dei contratti a termine in periodo Covid
- L’art. 19 bis della L.
27/2020 del 24/04/2020 (conversione del D.L. 18/2020 “Cura Italia) prevedeva quanto
segue:
1. Considerata l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori
sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente
decreto, nei termini ivi indicati, e'
consentita la possibilita', in
deroga alle previsioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21,
comma 2, e 32, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, di procedere, nel
medesimo periodo, al rinnovo o alla
proroga dei contratti a tempo
determinato, anche a scopo di
somministrazione.))
- Successivamente con la
conversione in legge del decreto Rilancio (L. 77/2020 del 17/07/2020), all’art 93 comma 1
bis è stato previsto quanto segue
«1-bis. Il termine dei contratti di
lavoro degli apprendisti
di cui agli articoli 43 e 45 del decreto
legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo
determinato, anche in regime
di somministrazione, e' prorogato di una
durata pari al periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa,
prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
- Infine venerdì 7 agosto dovrebbe essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto agosto che prevede la soppressione dell'art. 93 comma 1 bis precedentemente richiamato:
“Il decreto Agosto, sempre con l’articolo 8,
dispone anche la soppressione del comma 1-bis, dell’articolo 93, che aveva
tanto fatto discutere circa la sua incostituzionalità. Ricordo che la norma
prevede la proroga obbligatoria di tutti i
contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, e dei
contratti di apprendistato per la qualifica e di alta formazione (primo e terzo
livello), di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività
lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
sabato 8 agosto 2020
Governo: decreto Agosto – misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
Governo: decreto Agosto – misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
Pubblicato il 8 Ago 2020
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 61 del 7 agosto 2020, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.
Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.
Lavoro
Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.
In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sostegno alle imprese
Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.
Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.
Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.
Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.
Fisco
Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.
Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.
Enti territoriali
Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:
- il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
- il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).
Ulteriori risorse sono state destinate:
- al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
- al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
- alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.
Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:
- per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
- a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
- per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.
È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.
Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.
Fonte: Governo
martedì 28 luglio 2020
Covid19: Converzione decreto rilancio - proroga OBBLIGATORIA contratti a termine ed apprendistato
All'articolo 93 comma 1bis:
- quale è l'applicazione in caso siano intervenuti periodi di cassa integrazione parziale , a giorni alterni o con riduzioni dell'orario giornaliero?
- come gestire il contratto commerciale tra impresa utilizzatrice e agenzia di somministrazione che è alla base del contratto di lavoro tra lavoratore e impresa utilizzatrice?
- sono compresi solo i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge 77/2020, 18 luglio 2020, o anche quelli già cessati?
venerdì 24 luglio 2020
DURC: durante emergenza Covid (al 24/07/2020)
Art. 103 comma 2
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
mercoledì 22 luglio 2020
INPS: COVID-19 – Congedo Covid esteso al 31 agosto e fruibile ad ore
mercoledì 17 giugno 2020
Governo: pubblicato il decreto legge con la fruizione delle 18 settimane di CIG (DL 52 16/06/2020)
Governo: pubblicato il decreto legge con la fruizione delle 18 settimane di CIG

- i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
- indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
- sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
mercoledì 3 giugno 2020
Emersione di rapporti di lavoro: Sanatoria 2020
Procedura: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/06/01/braccianti-colf-badanti-istanze-regolarizzazione-1-giugno-procedere
Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attivita': a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 4. Nell'istanza di cui al comma 1 e' indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attivita' lavorativa. 5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, e' presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1; c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza. 7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali. 8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'art.600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. 10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni. b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale. 13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore medesimo. 14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. 15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. 16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita' di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. 17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7. 20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita'". 22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. 26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario; c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.