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lunedì 25 settembre 2017

Metalmeccanici Industria: METASALUTE


Buonasera, dal 1° ottobre per le aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici Industria scatta l’obbligo di iscrivere i dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativo Metasalute.

Il contributo è pari a 13 euro mensili per ogni dipendente, totalmente a carico azienda, da versare tramite MAV.

I dipendenti che non intendono aderire devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


Cordiali saluti.

martedì 29 agosto 2017

Legge 124/2017 - Mercato e concorrenza: Professionisti

http://www.confprofessionilavoro.eu/obbligo-del-preventivo-per-i-professionisti/


Dal 29 agosto 2017 è obbligatorio, per tutte le “professioni regolamentate“, il preventivo scritto al momento del conferimento dell’incarico.
E’ questa una delle novità contenute nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).
In particolare, la norma ha modificato l’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilendo che “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi“.

il testo del comma 4 dell’articolo 9
“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.”

giovedì 17 agosto 2017

Tirocini gratis per i profughi


LEGA NORD EMILIA ROMAGNA: TIROCINI GRATIS PER I PROFUGHI, COSI’ SI DANNEGGIANO I GIOVANI ITALIANI IN CARCA DI LAVORO
“Tirocinanti gratis per chi assume i richiedenti asilo: è l’ennesima, gravissima beffa per i lavoratori italiani che rischiano di essere sostituiti da immigrati arrivati clandestinamente nel nostro Paese, addirittura già nel periodo della formazione”.
E’ Andrea Liverani, consigliere regionale Lega Nord Emilia Romagna, a segnalare il fenomeno in aumento, a quanto pare nei mesi del lavoro stagionale: “Su tutto il territorio regionale abbiamo ricevuto segnalazioni del fatto che alcune cooperative sociali, operanti nel settore dell’accoglienza, propongono, con una sorta di porta a porta, questa possibilità di inserimento lavorativo per i richiedenti asilo, alle aziende, anche del settore agricolo, in cerca di stagionali”, spiega Liverani.
“La proposta che viene fatta alle aziende è di assumere, come tirocinante, un sedicente profugo per tre mesi, pagando 450 euro per il primo mese (comprensivi degli oneri previdenziali) e nulla più, perché poi a remunerare il soggetto, per i mesi successivi, ci pensa l’ente pubblico”.
Si tratta di una sperequazione inaccettabile che danneggia gravemente i giovani italiani in cerca della prima occupazione: “E’ evidente che gli imprenditori, a loro volta in difficoltà per la crisi economica, possano preferire un bracciante a costo ridotto, rispetto ad uno da pagare a costo pieno” e in questo modo “si compie l’ennesimo raggiro, dato che i soldi pubblici utilizzati per coprire i costi del tirocinio dei profughi, arrivano comunque dalle tasche dei cittadini, che li hanno versati sotto forma di tasse”, aggiunge il consigliere.
La cosa ancor più inaccettabile, per Liverani, è che “questa possibilità di lavorare a spese della comunità, coinvolge anche i richiedenti asilo che non hanno ancora ottenuto risposta alla domanda di protezione internazionale e che, dunque, potrebbero essere dichiarati irregolari da un giorno all’altro”.
A quanto risulta, esistono svariati progetti a sostegno dei tirocini sovvenzionati destinati ai profughi e, sul tema, Liverani ha presentato una interrogazione alla giunta regionale, per conoscere, nel dettaglio, quali e quanti siano i percorsi di questo genere avviati sul territorio e con che fondi siano stati finanziati. “Il danno potenziale ai giovani italiani è gravissimo, considerando che per molti di loro il tirocinio è uno dei pochi canali di inserimento ancora aperti nel mondo del lavoro”, conclude il consigliere.
Ufficio Stampa Lega Nord Emilia-Romagna

lunedì 14 agosto 2017

Bando concessione immobili pubblici (per under 40)

http://www.agenziademanio.it/opencms/it

In gara i primi 43 immobili pubblici che verranno assegnati in concessione gratuita agli under 40
Parte la prima gara del progetto Valore Paese-Cammini e Percorsi per assegnare 43 immobili pubblici in concessione gratuita per 9 anni a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da under 40. Da oggi, fino al prossimo 11 dicembre, è possibile scaricare il bando unico nazionale nella sezione Gare e Aste/Immobiliare riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara. Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 beni di loro proprietà inseriti nell’iniziativa. Per partecipare alla gara è necessario presentare una proposta che non prevede l’offerta di un canone: la valutazione si baserà unicamente sugli elementi qualitativi del progetto presentato che dovrà essere coerente con la filosofia e le finalità del progetto Cammini e Percorsi.

venerdì 28 luglio 2017

www.agenziaentrateriscossione.gov.it - Nuova area riservata intermediari


www.agenziaentrateriscossione.gov.it

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con la nuova Area riservata Intermediari sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, estende e potenzia la gamma dei servizi messi a disposizione degli intermediari e dei loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 3, DPR n. 322/1998). 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con questi nuovi servizi, recepisce così le esigenze di ordini e associazioni emerse grazie alla costante collaborazione attivata da anni con la sottoscrizione di protocolli e convenzioni.

Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono non solo visualizzare online la situazione debitoria (cartelle di pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi:
• ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro;
• richiedere la sospensione legale della riscossione;
• effettuare il pagamento di cartelle e avvisi;

• gestire la propria istanza di definizione agevolata. 

lunedì 10 luglio 2017

Lavoro occasionale ("nuovi voucher") dopo la circolare Inps

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i limiti di reddito di seguito indicati:

DEFINIZIONE:
Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:
- compensi fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;
- compensi fino a € 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
- compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

DIVIETI:
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di:
a) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’àmbito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

VALORE COMPENSO CONTRIBUZIONE:
-          9,00 euro - compenso minimo orario (tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro)
-          2,97 euro - 33% per la contribuzione alla Gestione separata,
-          0,32 euro - 3,5% per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
-          0,09 euro - 1% per il finanziamento degli oneri gestionali.
Costo minimo complessivo orario a carico del datore di lavoro 12,38 euro. 
Costo minimo complessivo giornaliero: 49,52 euro al giorno, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore (per questo punto siamo in attesa di chiarimenti da parte della normativa).

PORTAFOGLIO TELEMATICO:
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico con le seguenti modalità:
-          Tramite F24;
-          Tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
La misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.

COMUNICAZIONE:
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

REVOCA:
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

SANZIONI:
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile → il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali → si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

DIRITTI DEL PRESTATORE:
Il prestatore ha diritto:
- all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;
- all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.

COMPENSI:
I compensi percepiti dal prestatore sono:
- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

ESCLUSIONE:
Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI:

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.

ACCREDITO COMPENSI E CONTRIBUTI:
L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. L’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.


lunedì 26 giugno 2017

Legge 96/2017: Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale

Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita';
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo.