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martedì 18 settembre 2012

Emersione dei lavoratori immigrati

Con la pubblicazione in GU del Dlgs 109/2012, l’Italia recepisce le norme contenute nella Direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale.

Il decreto legislativo (sanatoria) permette ai datori di lavoro, che alla data del 09/08/2012 abbiano impiegato lavoratori stranieri per almeno 3 mesi, di regolarizzare i propri dipendenti extracomunitari irregolari (presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31/12/2011).

Soggetti beneficiari.
I datori di lavoro che possono accedere all’emersione sono:
- i cittadini Italiani,
- i cittadini comunitari,
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo,
che soddisfano le seguenti condizioni:
1)      occupano irregolarmente (quindi senza regolare rapporto di lavoro e privi di permesso di soggiorno) alle proprie dipendenze stranieri da almeno 3 mesi;
2)      continuano ad occuparli alla data del 15/09/2012;
3)      si tratta di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31/12/2011 (dovrà essere attestato con documentazione proveniente da organismi pubblici, come ad. Es. il Visto d’ingresso).

Datori di lavoro esclusi.
Non potranno in ogni caso accedere all’emersione i datori di lavoro che risultano condannati negli ultimi 5 anni (anche con sentenza non definitiva) per:
- favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- occupazione di stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato.
àopera anche per quei soggetti che, in passato, dopo aver presentato la richiesta di nulla osta (o procedure di emersione) non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno.

Lavoratori esclusi
Non possono formare oggetto di regolarizzazione i lavoratori stranieri che si trovano in una delle seguenti condizioni:
-         nei loro confronti è stato emesso un proveddimento di espulsione;
-         risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
-          risultano condannati anche con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.c.;
-         sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
-         lavoratori part-time (a meno che non siano lavoratori domestici).

Procedura.
-         Tempistiche: dal 15/09/2012 al 15/10/2012;
-         Domanda esclusivamente telematica (documenti: attestazione di generalità, reddito, tipologia contrattuale, documenti, occupazione);
-         Presenza in Italia almeno dal 31/12/2011 da provare con documentazione proveniente da organismo pubblico e valutazione lasciata alla discrezionalità degli uffici;
-         Versamento contributo forfetario tramite F24 di € 1.000,00 (non deducibile dall’imposta sul reddito), successivamente dovrà essere regolarizzata la posizione contributiva, retributiva e fiscale pari ad almeno 6 mesi.
-         Requisiti reddituali:                   Impresa           à 30.000,00
Domestico       à 20.000,00 (27.000,00 nucleo familiare)

3 commenti:

  1. - Circolare Ministero del 27/07/2012;
    - Circolare Prot. 5090 del 31/07/2012;
    - Circolare emersione del 07/09/2012;
    - Circolare 7809 del 12/09/2012

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  2. EMERSIONE LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI 2012
    • Presentazione istanza dalle 8:00 del 15/09/2012 alle 24:00 del 15/10/2012 in via telematica dal sito www.interno.gov.it;
    • Versamento del contributo forfettario di € 1.000 tramite modello F24 (cod. REDO per colf, RESU per dipendenti subordinati);
    • Datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
    • Per il lavoro subordinato, il datore di lavoro deve avere un reddito imponibile o fatturato di almeno € 30.000. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno a tempo indeterminato o determinato.
    • Per i lavoratori domestici, il reddito imponibile deve essere di almeno € 20.000 per un nucleo familiare con 1 solo precettore di reddito mentre di almeno € 27.000 in famiglie con più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Il rapporto di lavoro può anche essere part-time (minimo 20 ore).
    • Il lavoratore da regolarizzare deve essere in possesso di un documento di un organismo pubblico che attesti la sua presenza in Italia da almeno il 31/12/2011 (visto, timbro sul passaporto, timbro su un documento rilasciato da un organismo pubblico, certificato del pronto soccorso, decreto di espulsione, inviti a recarsi in questura per regolarizzare la propria posizione amministrativa, multa TEP, tesserino STP). Dovrà poi indicare la data e la frontiera di ingresso (solo semplice dichiarazione)
    • Il rapporto di lavoro deve essere instaurato da almeno il 09/05/2012.
    • È necessaria la regolarizzazione contributiva, retributiva e fiscale per almeno 6 mesi. Il costo è di circa € 4.000 per i rapporti di lavoro subordinato, circa € 2.000 per colf e badanti.

    ALTRI DOCUMENTI – ADEMPIMENTI NECESSARI
    • Marca da bollo di € 14,62
    • Costo permesso di soggiorno: € 27,50 + contributo per rilascio del permesso ( € 80 – 100 – 200)
    • Documento datore di lavoro (permesso di soggiorno di lungo periodo per extracomunitari) in corso di validità
    • Documento lavoratore in corso di validità
    • Attestazione che l’alloggio del lavoratore è conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità alloggiativa
    • Attestazione reddito imponibile/fatturato.
    • Tipologia contrattuale, occupazione e dichiarazione che la retribuzione non è inferiore a quanto previsto dai CCNL.
    • Per le imprese, DURC valido per gli altri lavoratori.

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  3. Criticità:
    1) Requisito presenza ininterrotta da almeno il 31/12/2011;
    2) Requisito permesso di soggiorno per il datore di lavoro che presenta la domanda (tipologia di permesso);
    3) Sussistenza requisito reddituale (e fatturato per le imprese).

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