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lunedì 24 settembre 2012

Responsabilità solidale


RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE PER RITENUTE SUL LAVORO DIPENDENTE E SULL’IVA
Il comma 5-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 16/2012 sostituisce completamente il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che risulta ora il seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
Diventa, quindi, di primaria importanza che il committente indichi, nel contratto di appalto, quali prove di regolarità fiscale l'appaltatore e/o gli eventuali sub-appaltatori sono tenuti a fornire, essenzialmente prima delle scadenze prestabilite per il pagamento dei lavori
 
RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE PER TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
La riforma lavoro (legge 92/2012) ha apportato alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 che attualmente recita: 
«2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

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