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lunedì 24 settembre 2012

Procedimento disciplinare

Nell’esercizio della propria attività il lavoratore è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo le previsioni economiche e normative (anche disciplinari) del CCNL di riferimento, le disposizioni aziendali (affisse in azienda e/o impartite verbalmente) e comunque secondo:
a.       Correttezza (art. 1175 c.c.);
b.      Buona fede (art. 1375 c.c.);
c.       Diligenza e Obbedienza(art. 2104 c.c.);
d.      Fedeltà (art. 2105 c.c.): Divieto di concorrenza, Riservatezza.

A garanzia di uno svolgimento ordinato ed efficiente, il datore di lavoro ha il diritto di impartire le direttive operative e comportamentali ed il potere di irrogare sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite.
CONTENUTI MINIMI DEL CODICE DISCIPLINARE:
  1. previsioni legislative in materia
  2. articoli del CCNL relativi a violazioni e sanzioni

PRIMA DI ATTUARE QUALUNQUE TIPO DI PROVVEDIMENTO SUGGERIAMO DI CONTATTARE LO SCRIVENTE STUDIO.

CENNI PROCEDURALI alla CONTESTAZIONE DISCIPLINARE (anche Licenziamento)
         La Contrattazione Collettiva elenca una serie di sanzioni applicabili nei confronti dei lavoratori che tengono comportamenti contrari a determinate regole disciplinari, tra cui il licenziamento, configurabile come reazione estrema ad inadempimenti degli obblighi contrattuali o mancanze, la cui gravità sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
         La risoluzione del contratto di lavoro potrà tener conto anche dei provvedimenti disciplinari (intimati per iscritto) che risalgono ad oltre due anni prima del licenziamento, la cui esecuzione confermerà gli addebiti contestati al lavoratore e sarà utile ai fini della valutazione complessiva delle inadempienze del dipendente, anche sotto il profilo psicologico (Sentenza Corte di Cassazione 10/5/1995, n. 5093).

- Procedura -
Qualora il datore di lavoro intenda avvalersi del provvedimento disciplinare dovrà, obbligatoriamente, rispettare alcune condizioni (art.7 Legge 300/1970):
1.      l’affissione, in un luogo accessibile a tutti, di un elenco contenente i comportamenti sanzionabili con il licenziamento, qualora essi siano previsti dai C.C.N.L. o dall’imprenditore, che ha provveduto alla stesura di un regolamento o di un codice disciplinare aziendale. La pubblicità, di tali regole comportamentali avviene esclusivamente con l’affissione di tale codice disciplinare e non attraverso altre forme ad esso equiparate, come la distribuzione ai lavoratori di copie del CCNL, ma sarà comunque riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di recesso, qualora si tratti di fatti aventi rilevanza penale, comportanti la violazione da parte del lavoratore di obblighi e doveri fondamentali che ledono la fiducia tra le parti (Sent. Corte di Cassazione 26/6/1999, n. 6646);
2.      la contestazione (o per meglio dire la richiesta) in forma scritta delle circostanze di un avvenimento e le motivazioni che lo hanno determinato (e contestualmente la eventuale contestazione, in forma specifica, della recidività del comportamento tenuto dal lavoratore, nel caso in cui siano già stati applicati altri provvedimenti disciplinari a causa di precedenti infrazioni commesse);
3.      il rispetto della decorrenza del termine di 5 giorni successivi alla contestazione che dovranno essere riconosciuti al lavoratore affinché possa produrre argomentazioni valide per la propria difesa, laddove il datore rispetterà tale termine qualora riceva effettivamente dal dipendente l’atto contenente le motivazioni che lo discolpino. Si precisa che il termine di 5 giorni è considerato tassativo ed inderogabile, poiché la sua funzione non è solo quella di garantire al lavoratore incolpato un tempo per raccogliere le prove e presentare le proprie giustificazioni, ma anche quella di assicurare un intervallo temporale idoneo per l'adozione di una sanzione meditata o per un ripensamento da parte del datore. Ne consegue pertanto che prima del suo intero decorso non è consentita l’irrogazione del licenziamento prima dei 5 giorni richiesti dalla legge (Sent. Corte di Cassazione 22/4/1997, n. 3498);
4.      comunicazione per iscritto del mancato recepimento (o della mancata accettazione) delle giustificazioni addotte dal lavoratore entro i suddetti 5 giorni e dell’adozione del provvedimento disciplinare.

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