L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:
pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);
applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2013.
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
1) variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
6) auto aziendali;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie
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