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lunedì 28 gennaio 2013

Legge stabilità 2013 (n° 228/2012): Lavoro

Parlamento: pubblicata la Legge di Stabilità 2013, le novità in materia di lavoro

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, la legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (c.d. "legge di stabilità"), che entra in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di un provvedimento composto da un solo articolo e con 560 commi.

Ritenendo di fare cosa utile, si ritiene opportuno evidenziare i provvedimenti che afferiscono, direttamente od indirettamente alla c.d. "sfera – lavoro" e che possono risultare di estrema importanza sia per il personale delle Direzioni territoriali del Lavoro che dei cittadini "utenti" e di tutti coloro che operano, direttamente od indirettamente, sul "mercato del lavoro".

Riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati
Il comma 9 prevede che, a partire dal 2014, i fondi per il funzionamento del Ministero del Lavoro, siano ridotti di 30 milioni di euro annui: il tutto, nella logica del contenimento della spesa pubblica postulato dall’art. 7 della legge n. 135/2012. Tali risparmi potranno essere recuperati con la riforma dei patronati, la quale dovrebbe andare a regime a partire dal 2015, secondo alcuni principi riformatori della legge n. 152/2001, individuati dai commi compresi tra il 10 ed il 15:
·                                     I patronati potranno essere emanazione di confederazioni ed associazioni sindacali che siano costituite ed operative da almeno otto anni (ora sono tre) e abbiano sedi in almeno 2/3 delle regioni e delle provincie (ora è 1/3). Per l’anno 2014 i requisiti si riferiscono alla metà dei territori regionali e nazionali;
·                                     Il regolamento ministeriale dovrà prevedere anche altre significative modifiche secondo alcune previsioni modificative inserite nell’art. 13, comma 2, lettera c) e comma 7, lettera c);
·                                     I patronati già esistenti debbono adeguare le loro strutture entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma (ossia, dal 1° gennaio 2013).

Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici
Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, era intervenuta dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, della legge n. 122/2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR n. 1032/1973. Tale disposizione (comma 98) è abrogata dal 1° gennaio 2011. I TFS liquidati sulla base di tale disposizione sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2012, senza alcun recupero delle somme erogate prima. Il comma 99 prevede l’estinzione d’ufficio dei processi pendenti relativo alla restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% (comma 99) e le sentenze emesse, se non passate in giudicato, sono prive di effetti. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi, prima del 1° gennaio 2013, come previsto, in via generale, dal comma 560).

Previdenza pubblica ed Istituti previdenziali
Il comma 108 prevede che gli Enti di previdenza pubblici debbano conseguire risparmi aggiuntivi per almeno 300 milioni di euro all’anno, intervenendo, in via prioritaria, sulla esternalizzazione dei servizi informatici, sulle convenzioni con i Caf, sulla locazione degli immobili, con la riduzione delle assunzioni per il triennio 2013 – 2015, con la riduzione dei contratti di consulenza, con la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori e con la stipula di contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nel D.L.vo n. 163/2006, sui siti internet istituzionali, o in spazi o superfici interne od esterne agli immobili. La riduzione appena citata sarà ripartita (comma 112) attraverso un DM del Ministro del Lavoro da adottare entro il 1° marzo 2013.
Il comma 109 prevede, nel triennio 2013 – 2015, un piano di verifiche nei confronti dei titolari di benefici scaturenti da invalidità civile, handicap, cecità, ecc., pari ad almeno 150.000. Le eventuali economie, susseguenti a tali accertamenti, andranno a finanziare il Fondo per le non autosufficienze fino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.  
Il comma 111 prevede per l’INAIL, una riduzione degli organici, con esclusione delle professionalità sanitarie.
  
Lavoratori “salvaguardati”
Con i commi da 231 a 235 il Legislatore torna sui c.d. “lavoratori esodati” affermando che le regole “ante riforma Fornero”, ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti interministeriali del 10 giungo e del 5 ottobre 2012, si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente:
·                                     Ai soggetti che hanno cessato il rapporto entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991, o durante il “godimento” dell’indennità di mobilità in deroga, e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;
·                                     Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbia svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un’attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);
·                                     Ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012. Sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un’attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
·                                     Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell’indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.
Con decreto interministeriale Lavoro – Economia saranno fissati i criteri per l’attuazione delle predette disposizioni (comma 232): esso sarà emanato entro il 1° marzo 2013. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione (comma 233).
La normativa appena esaminata è finanziata per il periodo 2013 – 2020 attraverso una serie di conferimenti che variano da anno in anno ma che, complessivamente, raggiungono i 554 milioni di euro (comma 235). Presso il Dicastero del Lavoro, per l’anno 2013 è istituito un fondo di dotazione pari a 36 milioni di euro.
Quanto appena detto ai punti b) e c) è, sostanzialmente, diverso dalla previsione contenuta nel decreto del Ministro del Lavoro 10 giugno 2012, emanato in attuazione del comma 14 dell’art. 24 della legge n. 214/2011: infatti, a certe condizioni, e con il limite massimo di reddito di 7.500 euro annui, ottenuti con rapporto di lavoro anche subordinato, ma non a tempo indeterminato, si consente agli interessati di presentare l’istanza.
L’Esecutivo verificherà, con cadenza semestrale, la situazione dei lavoratori “esodati” (comma 237).
  
Rivalutazione automatica delle pensioni
Il comma 236 interviene sulla rivalutazione degli importi pensionistici, stabilendo che per il 2014 ciò non avverrà per le fase superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Ugualmente, sempre nel 2014, ciò non avverrà anche per i c.d. “vitalizi” percepiti da coloro che sono stati parlamentari nazionali o regionali.
  
Ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi
Con i commi da 238 a 249 il Legislatore affronta i temi delle ricongiunzioni e del cumulo dei periodi assicurativi.
A domanda, viene ammessa la (comma 238) possibilità della costituzione, per lo stesso periodo di iscrizione, della posizione assicurativa invalidità, vecchiaia e superstiti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per gli iscritti al Cpdel (Enti locali), al Cps (Cassa pensione sanitari), al Cpi (insegnanti d’asilo e scuole private parificate)  e al Cpug (aiutanti ed ufficiali giudiziari) per i quali sia cessato il rapporto di lavoro entro il 30 luglio 2010. L’esercizio di tale facoltà non dà diritto alla corresponsione di ratei di pensione arretrati.
Fermo restando quanto previsto in materia di totalizzazione contributiva (comma 239), i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (anche parasubordinata) che non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti alfine di conseguire una sola pensione. I commi 241 e 242  disciplinano le modalità per la fruizione.
Il cumulo (comma 246) tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti ed il pagamento sarà effettuato dall’INPS. Ogni gestione determina “pro – quota” quanto dovuto in relazione ai periodi maturati, secondo i calcoli previsti dal proprio ordinamento.
  
ASpI e mini ASpI
Con i commi da 250 a 252 sono state introdotte alcune profonde modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Si tratta di alcune novit-à che vanno ad incidere notevolmente su alcune materie come quella, ad esempio, del contributo d’ingresso all’ASpI: sicuramente l’INPS che, peraltro è già intervenuta sulla materia a più riprese (da ultimo, con la circolare n. 140/2012), fornirà ulteriori delucidazioni.
Vengono, innanzitutto, modificate le lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 2 che disciplina il trattamento di sostegno ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova formulazione (lettera a) prevede che per i lavoratori “under 55”, l’ASpI sia corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi”, anche in  relazione ai trattamenti brevi di “mini ASpI”. Il testo della lettera b), prevede ora che per gli “over 55” ( di età pari ai 55), l’indennità sia corrisposta per un massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti  “negli ultimi diciotto mesi”.
Viene modificato, poi, il comma 21 che riguarda la mini ASpI: l’indennità prevista dal precedente comma 20 (il requisito è di almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Al comma 22 è tolto il riferimento al “comma 15”: ciò significa che all’indennità di mini ASpI non trova più applicazione la previsione specifica contenuta in quel comma che fa riferimento a periodi sospensivi dell’indennità, a certe condizioni, in caso di nuova occupazione.
Viene, altresì, introdotto un nuovo comma il 24 – bis che afferma l’applicabilità all’ASpI delle norme già operanti, per quanto applicabili e se in linea con la previsione della legge n. 92, in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Ma le novità di maggiore contenuto si trovano nelle modifiche introdotte al comma 31 ove, la precedente dizione, affermava che, a partire dal 1° gennaio 2013, per tutte le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, fosse dovuta a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento iniziale mensile di ASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, nella quale andavano compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si era dato luogo alla restituzione prevista dal comma 30 (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale pari all’1,40%). Ora il nuovo comma 31 è cambiato almeno nel primo periodo. Infatti, il contributo d’ingresso all’ASpI è dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (sempre a partire dal 1° gennaio 2013) e lo stesso è, in un certo senso predeterminato, corrispondendo al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (che per il 2013 è pari a 483,80 per ogni dodici mesi, atteso che il riferimento da tenere in considerazione è 1.180 euro mensili, secondo la previsione del comma 7, anche se, forse, ma qui è necessario un sollecito chiarimento dell’INPS, il limite da prendere come riferimento dovrebbe essere il massimale dell’integrazione salariale straordinaria, fissata per il 2012 a 1119,32 euro mensili). La nuova formulazione, facendo salve le specifiche direttive INPS, peraltro preannunciate con la circolare n. 140/2012, sembrerebbe escludere le ipotesi legate al recesso per morte del lavoratore o anche, quelle dovute al licenziamento per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata.
Per completezza di informazione va ricordato che per alcuni licenziamenti non si paga l’indennità di ingresso all’ASpI. Essi sono:
a)      i licenziamenti avvenuti al termine di procedure collettive di riduzione di personale per le quali il datore di lavoro paga il contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991) in  forma ridotta (tre mensilità di integrazione salariale, in presenza di accordo sindacale, e in maniera piena (nove mensilità), in entrambe le ipotesi rateizzate in trenta mesi, in mancanza di accordo;
b)      fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c)       fino al 31 dicembre 2015 i licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
d)      i licenziamenti effettuati al termine della specifica procedura prevista dall’art. 4 da 1 a 7-ter (introdotto dalla legge n. 221/2011) della legge n 92/2012 relativa alle eccedenze di personale che interessano lavoratori prossimi (nel successivo quadriennio) al pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il datore di lavoro recupera anche, tramite conguaglio, le somme pagate ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 e recita il comma 7 – ter “ non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della presente legge”.
Un’altra novità è contenuta al comma 39: dal 1° gennaio 2013 sarebbe dovuto scattare l’abbattimento per le agenzie di lavoro del contributo dovuto ai fondi di formazione per i lavoratori temporanei previsto dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 (dal 4% al 2,6%), cosa che avrebbe, sostanzialmente, “ammortizzato” il contributo addizionale dell’1,40% sui contratti a tempo determinato che scatterà dal 1° gennaio 2013. Ora, tale abbattimento è posticipato al 1° gennaio 2014.
L’ultima modifica dell’art. 2 concerne il comma 71, lettera c): a partire dal 1° gennaio 2017 ad essere abrogato non sarà l’art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991, ma l’art. 11, comma 2, che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati.
  
Fondi bilaterali di solidarietà
Viene spostato (comma 251 dell’art. 3) al 17 luglio 2013 il termine ultimo  per la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori non coperti dall’ombrello “protettivo” della integrazione salariale. Viene cambiato oltrechè il comma 4 di cui si è appena parlato, anche il comma 31 nel quale si stabilisce che i Fondi debbono assicurare per le causali di CIG e CIGS, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari almeno all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore ad un ottavo delle ore complessive lavorabili da computare in un biennio mobile.

Incentivi all’occupazione
L’art. 4 della legge n. 92/2012 ingloba un nuovo comma, il 12 – bis: in materia di incentivi per l’incremento quali – quantitativo dell’occupazione giovanile e femminile, resta valido il DM “concertato” Lavoro – Economia del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. del successivo 17 ottobre, che prevede incentivi “graduali” in caso di trasformazione di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione, in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine di durata di almeno dodici mesi.
  
Fondi strutturali 2007 – 2013
Il comma 253 prevede programmi cofinanziati ed, al contempo, incrementa le somme da stanziare finalizzate al Fondo per l’occupazione e la formazione.

Ammortizzatori sociali in deroga
Il comma 255 prevede un monitoraggio ministeriale sulle effettive esigenze di cassa destinate a questo tipo di interventi: se alla data del 30 aprile 2013 dovesse emergere dalle relazioni delle regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari, il Ministero del Lavoro potrà prevedere altre forme di intervento, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come, ad esempio, in via eccezionale, con la devoluzione delle risorse del 50% scaturente dall’aumento contributivo previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978, per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2013.
La somma complessivamente destinata agli ammortizzatori in deroga è di 1.200 milioni di euro, frutto della somma tra 1.000 milioni già previsti dalla legge n. 92/2012 e 200 milioni dalla legge di stabilità (118 provenienti dal Fondo sgravi contributivi e 82 dal fondo per la formazione)
  
Contratti di solidarietà
Il contributo integrativo all’80% per i contratti di solidarietà è prorogato (comma 256) per tutto il 2013, con un tetto complessivo di 60 milioni di euro che, peraltro, ricomprende il finanziamento per lo stesso anno, dei contratti di solidarietà di tipo B con 35 milioni di euro. Questi ultimi, è bene ricordarlo, sono quelli previsti dall’art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993 e riguardano, in generale, le imprese non coperte dal trattamento integrativo salariale straordinario (cui sono, direttamente, collegati quelli di tipo A ex art. 1, comma 1, della legge n.863/1984) e quelle artigiane ove l’apposito fondo di solidarietà deve “concorrere” alla copertura.
  
Lavori socialmente utili
Il comma 265 prevede un ulteriore stanziamento per il 2013 pari a 110 milioni di euro destinati alla Regione Campania.
  
Modifiche al D.L.vo n. 151/2001 in materia di tutela della maternità e della paternità delle pescatrici autonome
Il commi 336 e 337 intervengono sul D.L.vo n. 151/2001 includendo le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, all’interno delle disposizioni che tutelano la maternità per le lavoratrici autonome. Di conseguenza, sono modificati l’art. 66, comma 1 e l’art. 68, con l’introduzione di u n comma 2-bis che quantifica l’indennità giornaliera nella misura pari all’80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per il settore. Viene esteso il congedo parentale previsto dall’art. 69 commi 1 e 1-bis. Tale norma è stata attuata in applicazione ad una Direttiva europea alla quale il nostro ordinamento si è dovuto adeguare, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni.
  
Parità uomo – donna
Con alcune modifiche al D.L.vo n. 198/2006, il comma 338 introduce l’obbligo, a carico degli organismi di parità, dello scambio di informazioni disponibili, con gli altri organismi europei. Il divieto di qualsiasi discriminazione in materia di accesso al lavoro riguarda anche l’ampliamento di un’impresa o l’avvio e l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma (“inserimento” nell’art. 27, comma 1, del D.L.vo n. 198/2006.

Congedi parentali
Il comma 339 interviene profondamente su alcune disposizioni del D.L.vo n. 151/2001 in materia di congedi parentali, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa dell’accordo quadro sottoscritto a livello europeo.
All’art. 32, viene aggiunto un nuovo comma l’1-bis che affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con un occhio di riguardo, circa le modalità di fruizione, per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Il comma 3 dell’art. 32, seppur leggermente modificato, conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per il “godimento” dell’istituto, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo. Dopo il comma 4 è stato aggiunto anche un altro comma, il 4 – bis: durante il congedo le parti possono concordare, nel rispetto della previsione collettiva, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa.
La norma è pienamente operativa dal 1° gennaio 2013, ma per la concreta attuazione si dovranno attendere le determinazioni delle pattuizioni collettive.
  
Soggetti interessati dal sisma nella Pianura Padana
I commi da 365 a 368 individuano una serie di misure in favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e delle imprese agricole che hanno sede operativa nei comuni colpiti dal sisma per accedere a forme di finanziamento bancario: il comma 366 prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento statale per i versamenti, senza applicazione di alcuna sanzione, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti fino al 30 giugno 2013.
  
Proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le piccole imprese
Il comma 388 afferma che “è fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge”. Tra questi c’è il termine per le imprese fino a dieci dipendenti che possono autocertificare, in alternativa al documento, l’avvenuta valutazione dei rischi. Tutto questo in un quadro normativo nel quale è contemplato il decreto interministeriale del 30 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre successivo, con cui, pur in presenza del D.L. n. 57/2012 che aveva fissato la data per le piccole aziende al 31 dicembre 2012, faceva scattare l’entrata in vigore alla data del 5 febbraio 2013. Il Decreto prevedeva procedure standardizzate sia per le piccole che per le medie imprese. Sulla scorta del differimento dei termini appena detto (che riguarda soltanto le aziende dimensionate fino a dieci unità), quest’ultime, dal luglio prossimo, dovranno effettuare la valutazione dei rischi seguendo la procedura “standard” (scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro www. lavoro.gov.it, alla partizione “sicurezza nel lavoro”) indicando sia il modello di riferimento che l’aggiornamento, necessari per l’individuazione delle misure prevenzionistiche e protettive e, allo stesso tempo, dovranno ipotizzare la programmazione di tutto ciò che è necessario per il miglioramento della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Per le medie imprese, invece, (che sono quelle che occupano fino a cinquanta dipendenti) il termine per l’adozione della procedura standardizzata resta fissato al 5 febbraio 2013.
  
Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche
Nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria (comma 400) le Pubbliche Amministrazioni (art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001) possono prorogare i contratti a termine in essere al 30 novembre 2012 che superano il limite massimo dei 36 mesi o il diverso limite fissato dalla contrattazione collettiva di comparto, fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le OOSS di settore, secondo la previsione dell’art. 5, comma 4-bis, del D.L.vo n. 368/2001. Il comma 401 modifica, con due commi, il 3-bis ed il 3-ter l’art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, apportando delle specifiche modifiche in materia di reclutamento del personale, con riserva del 40% dei posti (limite massimo) a favore di coloro che hanno prestato la propria attività con rapporti di lavoro subordinato, alla data del bando di concorso, per almeno tre anni di servizio e con valorizzazione, con apposito punteggio dell’esperienza professionale maturata. Le modalità ed i criteri applicativi saranno forniti con DPCM che dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2013. Vale la pena di ricordare come nel pubblico impiego lo “sforamento” del termine massimo non comporti la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, ma soltanto una responsabilità di natura economica del dirigente responsabile finalizzata ad un eventuale risarcimento del danno. Questo principio è contenuto nell’art. 36 del D.L.vo n. 165/2001 che ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale (cosa ovvia, atteso che l’”incardina mento” negli organici della P.A. può avvenire soltanto con concorso o procedure selettive alternative, secondo il dettato dell’art. 97 della Costituzione) che della Corte Europea di Giustizia la quale ha ritenuto conforme la disposizione, all’ordinamento comunitario.
  
Consigli di vigilanza e di indirizzo dell’INPS e dell’INAIL
Il termine di scadenza previsto per tali organismi viene prorogato dal comma 402, al 30 aprile 2013. A tal proposito gli obiettivi di risparmio derivanti dalle misure di razionalizzazione sono incrementati, per il 2013, di 150.000 euro destinati al funzionamento di tali organismi “prorogati”.

Legge n. 2/2009, art. 19: proroga di alcuni ammortizzatori
Il comma 405 prevede la proroga, a tutto il 2013, del finanziamento degli ammortizzatori individuati ai commi 14, 15 e 16 (al 90%) dell’art. 19 della legge n. 2/2009.
  
Regolamenti organizzativi dei Ministeri
Il comma 406 proroga al 28 febbraio 2013 il termine ultimo per le Amministrazioni centrali dello Stato, per definire i propri assetti organizzativi.

Personale degli Sportelli Unici per l’Immigrazione e delle Questure
Il comma 410, nel prevedere una proroga dei contratti in scadenza fino al 30 giugno 2013, assegna 10 milioni di euro per il loro finanziamento.

Finanziamento dei premi di produttività
Con il comma 481 il Legislatore, in attuazione anche dell’accordo sulla detassazione dei premi di produttività sottoscritto dalle parti sociali (ma non dalla CGIL),  ha stanziato 950 milioni per l’anno 2013, cui dovrebbero essere aggiunti i 263 milioni già previsti dalla legge n. 83/2011, finalizzata ad una “speciale agevolazione”. Nulla di più dice il provvedimento se non un rinvio ad un DPCM, “concertato” con il Ministro dell’Economia, da varare entro il prossimo 15 gennaio 2013 che dovrebbe fissare le modalità di attuazione. Se ciò non dovesse avvenire, continua il Legislatore, il Governo, previa comunicazione alle Camere, si dovrebbe far promotore di un’apposita iniziativa legislativa (cosa che, al momento, appare impossibile essendo il Parlamento sciolto) finalizzata a destinare le risorse a politiche per l’incremento della produttività ed al rafforzamento dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese  e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le stesse previsto dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Il comma 522 interviene su alcune specifiche disposizioni contenute nella legge n. 146/1990, dimezzando le sanzioni  a carico di chi non rispetta l’obbligo di erogazione dei servizi ritenuti essenziali in caso di sciopera. In particolare si interviene sui commi 2 (da 5.000 a 2.500 euro), 4 (da 5.000 a 2.500 euro) e 4 –bis (da 5.000 a 2.500 euro) dell’art. 4 e sul comma 1, secondo periodo (da 5.000 a 2.500 euro) dell’art. 9. Con il comma 523 si provvede al finanziamento, anche per il prossimo triennio, della commissione di garanzia sugli scioperi.

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