Cerca nel blog

lunedì 21 gennaio 2013

INPS: Messaggio 1051/2013 Cig e anticipazione Inps

Come noto l’art.7 ter, comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.33, ha introdotto l’istituto dell’anticipazione, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto l’INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.”

Tale norma era stata prorogata per gli anni 2011 e 2012 per effetto delle leggi di stabilità del 2011 e del 2012 (art.1, comma 31, della legge 13 dicembre 2010, n.220 ed art.33, comma 22, delle legge 12 novembre 2011, n.183).

La legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013) non ha previsto un’ulteriore proroga per l’anno 2013 del sopracitato art. 7 ter, comma 3.

Come già comunicato ai Direttori Regionali e delle strutture territoriali – (punti 3 e 4) - del messaggio n. 021164 del 21 dicembre 2012 , non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione di CIG in deroga per periodi di competenza 2013.

Pertanto, sarà possibile procedere all’autorizzazione delle domande e conseguentemente all’erogazione delle prestazioni di CIG in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.

Si precisa, altresì, che non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza 2013.

Con l’occasione si rammenta il procedimento amministrativo in merito alla concessione della cassa integrazione in deroga a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione:

1)   l’azienda, dopo la stipula degli accordi sindacali, inoltra all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga con allegato l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale;

2)   la Regione, ricevuta la richiesta dell’azienda, predispone il relativo provvedimento regionale di concessione e  provvede ad inviarlo telematicamente all’INPS, corredato dall’elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori;

3)   l’Inps, ricevuto il provvedimento di concessione di CIG in deroga, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede all’erogazione della relativa prestazione.

In caso di imprese plurilocalizzate la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tale domanda, in caso di riscontro positivo, darà luogo ad un decreto interministeriale.

Considerando che l’istituto dell’anticipazione non trova più applicazione nell’anno in corso si rammenta che non potrà più essere utilizzato il codice di intervento “670” ed il numero convenzionale “04” o “05” all’interno della procedura di autorizzazione.

L’operatore di sede deve acquisire le domande presentate inserendo il numero e la data dello specifico decreto interministeriale (nel caso di provvedimento concessorio regionale il decreto di stanziamento fondi o il decreto interministeriale per le aziende plurilocalizzate) e, come codice “emesso per”, 699.

Nessun commento:

Posta un commento