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mercoledì 20 marzo 2019

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: decorrenza?


LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 
Art 1 comma 41

41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20  maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo 'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante  da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.




Esempio:
  • Dal 1 al 7 assenza ingiustificata 
  • il 9 viene spedita lettera di contestazione (ricevuta il 10) 
  • decorsi i 5 giorni procediamo con la lettera di licenziamento che viene spedita il 17 del mese 
  • la raccomandata viene ricevuta il 24 del mese. 



Che data (decorrenza) dobbiamo indicare nella comunicazione di cessazione?



    Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare produce effetto dal giorno della contestazione dell'addebito (ricezione raccomandata nel caso non venga consegnata comunicazione "a mano"), salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva




    martedì 12 marzo 2019

    LA SOMMINISTRAZIONE (INTERMEDIAZIONE/"AFFITTO") DI MANODOPERA


    LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

    LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA È LECITA SOLO QUANDO È FORNITA DA AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE ISCRITTE ALL’APPOSITO ALBO DETENUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
    IN TUTTI GLI ALTRI CASI, LA COSIDDETTA “FORNITURA DI MANODOPERA IN APPALTO” è VIETATA e PUNITA CON SANZIONI DI NATURA CIVILE, AMMINISTRTIVA ED ANCHE PENALE (dal 12 agosto 2018 è stato, infatti, reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta).

    QUANDO SI CONFIGURA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? Quando si realizza una pura e semplice esternalizzazione delle obbligazioni del datore di lavoro ad un soggetto terzo che non sia un’agenzia autorizzata.

    QUALI SONO GLI SCOPI? Abbattere il rischio d’impresa ed il costo del personale, a discapito della tutela e della retribuzione del personale stesso (applicazione di contratti collettivi peggiorativi e retribuzioni inferiori rispetto a quelle dei propri dipendenti). Per questo è vietata dalla legge.

    COME SI REALIZZA LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA? le fattispecie più frequenti sono:
    1) SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA OFFERTA DA SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE (Art. 4 d.lgs. n. 276/2003);
    2) CONTRATTI DI APPALTO NON GENUINI;
    3) DISTACCHI NON GENUINI;
    4) CAPORALATO, che sussiste quando la somministrazione illecita è realizzata tramite lo sfruttamento dello stato di bisogno del lavoratore. È la forma più grave di intermediazione illecita ed è punita penalmente con maggiore severità (il caporalato è un reato a se’ stante)

    CONSEGUENZE PER IL SOMMINISTRATORE E PER L’UTILIZZATORE:
    PENALI: AMMENDA DI € 20,00 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 38bis d.lgs. n. 81/2015) a carico di entrambi i soggetti, somministrante ed utilizzatore
    AMMINISTRATIVE: SANZIONE PECUNIARIA DI € 50,00 per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione (in ogni caso non inferiore ad € 5.000 né superiore ad € 50.000) a carico di entrambi i soggetti (ART. 18 D.LGS. N. 276/2003)

    CONSEGUENZE PER IL SOLO UTILIZZATORE:
    CIVILI: RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO DIRETTAMENTE IN CAPO ALL’UTILIZZATORE (vedi circolare INL n. 3 dell’11 febbraio 2019) e facoltà di recupero, da parte del lavoratore, delle differenze retributive pregresse (art. 29, comma 3bis, d.lgs. n. 276/2003)
    CONTRIBUTIVE: RECUPERO DELL’INTERO PREMIO SULL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO INPS nei confronti dell’utilizzatore (vedi circolare INL n. 10 dell’11 luglio 2018)

    QUANDO LA SOMMINISTRAZIONE è LECITA? Quando sussistono questi tre requisiti: 
    1) deve essere fornita da agenzie di somministrazione iscritte all’apposito albo del Ministero del Lavoro; 
    2) deve avere ad oggetto le attività previste dall’art. 20 d.lgs. n. 276/203 o quelle aggiuntive previste dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore; 
    3) il cumulo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

    QUANDO L’APPALTO DI SERVIZI è LECITO? Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, per l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

    QUANDO IL DISTACCO è LECITO? Quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.








    Avv. Costanza Ciarmatori
    Via Fontanelli n. 7
    42121 REGGIO EMILIA
    Tel. 0522 453917 - 0522 438548
    Fax 0522 453128

    venerdì 1 marzo 2019

    Tirocini - Emilia Romagna

    https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/tirocini-l-emilia-romagna-ha-una-nuova-legge-maggiori-tutele-piu-controlli-e-indennita-minima-di-450-euro-al-mese

    L’Emilia-Romagna ha una nuova legge che regolamenta i tirocini: il testo, definito dalla Giunta regionale con il coinvolgimento delle parti sociali, è stato approvato il 26/02/2019. La nuova normativa entrerà in vigore l’1 luglio 2019 per consentire ai molteplici soggetti promotori del tirocinio (enti di formazione accreditati, enti accreditati per le politiche attive del lavoro, consulenti del lavoro, scuole, Università, Comuni) e alle aziende che ospitano i tirocinanti di sperimentare il nuovo sistema informativo e le nuove modalità di autorizzazione preventiva.
    Le novità introdotte 
    Superando la distinzione precedente tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, la legge prevede una durata massima di 6 mesi per tutti i tirocini (in Emilia-Romagna la durata media di un tirocinio è di 168 giorni). Per quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio viene confermata la durata di 12 mesi, che sale fino a 24 mesi nel caso di persone con disabilità. L’indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti.

    Per tutelare il tirocinante garantendo la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, che deve essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione. Per valorizzarne la valenza formativa, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle Qualifiche. 
    Viene ribadito il divieto per i soggetti ospitanti di realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, di ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale e di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti.
    Vengono poi espressamente introdotti e precisati ulteriori vincoli, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività.
    Per poter ospitare un tirocinante rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa.
    Per qualificare il percorso, viene introdotto un limite al numero di tirocinanti, che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.

    Monitoraggio, vigilanza e sanzioni
    L’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna già realizza un monitoraggio delle caratteristiche dei tirocinanti e degli inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. La nuova legge prevede che la Giunta regionale, in stretta integrazione con l’Ispettorato del Lavoro con cui è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, individui e programmi attività di controllo e riceva tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, anche per introdurre ulteriori interventi di carattere regolativo.

    Viene anche precisato e strutturato l’impianto sanzionatorio della normativa attuale. Rispetto alla legge precedente, viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio, perché ora il tirocinio non può partire in assenza della documentazione necessaria. Vengono invece introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente. Infine, viene introdotto un questionario di valutazione del percorso da parte del tirocinante.

    mercoledì 20 febbraio 2019

    OT24 INAIL - scadenza 28/02/2019


    Le aziende attive da almeno due anni e che abbiano realizzato, nell’anno 2018 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, sono tenute a presentare l’apposita istanza telematica di riduzione del tasso medio di tariffa - modello OT/24 - entro il 28 febbraio 2019.

    lunedì 18 febbraio 2019

    Distacco lavoratori in Svizzera

    I datori di lavoro con sede nell’Unione Europea che distaccano i propri dipendenti in Svizzera, nell’ambito di una prestazione di servizio, devono garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri. 




    Riporto link utili normativa:

    CAUZIONE 
    Settori per cauzione http://www.zkvs.ch/it/start/ 
    Obblighi cauzioni e cantoni http://www.zkvs.ch/it/kaution/


    COMUNICAZIONE TELEMATICA SVIZZERA

    A1 

    (dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (exDiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE))


    Bonus asilo nido

    https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2014%20del%2031-01-2019.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1


    L’INPS, con la Circolare n. 14 del 31 gennaio 2019, ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di fruizione del bonus nido (La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 esclusivamente in via telematica)

    Il buono consiste in un contributo
    · relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero
    · per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche



    sabato 9 febbraio 2019

    Regime forfettario e personale dipendente


    Regime forfettario e personale dipendente


    La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1 comma 9-10-11) ha modificato la disciplina relativa al regime forfettario prevista all’art. 1 della legge 23/12/2014 n 190 commi 54-89.

    Il nuovo comma 54 prevede che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a partire dal 1° Gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000.
    è L’aver sostenuto spese per un ammontare superiore a 5.000 € lordi non rappresenta più  motivo di esclusione.

    L’art. 1 comma 69 della legge 190/2014 esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d’imposta.

    Pertanto:
    • -          Non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto (in busta paga andranno quindi indicate solo le ritenute previdenziali e non fiscali) à siamo in attesa di chiarimenti ministeriali per quanto riguarda le addizionali comunali e regionali;
    • -          Il datore di lavoro forfettario dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi il CF del soggetto percettore del compenso (quadro RS dell’Unico: Righi RS371, RS372, RS373);
    • -          Nella CU (certificazione Unica) dovranno essere riportati solo i dati previdenziali ed assistenziali à Interpello 954-881 del 27/07/2017 Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania;
    • -          Al lavoratore andrà consegnato un semplice riepilogo delle retribuzioni corrisposte (come se fosse un lavoratore dipendente);
    • -          Il datore di lavoro non dovrà compilare il modello 770;
    • -          Il lavoratore dovrà pertanto, autonomamente presentare il proprio modello di dichiarazione dei redditi.

    Rimaniamo in attesa di circolare ministeriale di chiarimento.

    Distinti saluti