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venerdì 31 maggio 2019

ANF nuove modalità


Buongiorno, ricordiamo che il 30 giugno "scade la validità" degli assegni per il nucleo familiare.

Dal 1° aprile 2019 la domanda non può più essere presentata in modalità cartacea al datore di lavoro, ma telematicamente direttamente dal sito INPS o tramite un patronato.

I dipendenti che vorranno farne richiesta dovranno pertanto compilare un nuovo modulo per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2020 e comunicare al datore di lavoro il completamento della pratica.

Il datore di lavoro successivamente dovrà fornire al nostro studio la documentazione necessaria per poter elaborare correttamente i prospetti mensili.

giovedì 16 maggio 2019

INPS: utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo under 30

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201784%20del%2009-05-2019.pdf

L’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’applicativo è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi” > “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” e può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali e, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.

giovedì 11 aprile 2019

Flussi ingresso 2019

http://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2019-ingresso-30850-lavoratori-non-comunitari

Saranno 30.850 i lavoratori non comunitari che potranno fare ingresso regolarmente in Italia con il decreto flussi 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ​Serie Generale n. 84 del 9 aprile 2019).
Le quote di ingresso, che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ripartire tra le regioni e le province autonome, sono così distinte:
  • 12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni (cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, e di cittadini non comunitari per lavoro autonomo; conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo);
  • 18.000 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero (cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea - Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina).

Come presentare la domanda

  • La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
  • Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID;
  • Dall’11 aprile 2019, sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi;
  • Dalle ore 9 del 16 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per le conversioni;
  • Dalle ore 9 del 24 aprile 2019 è possibile inviare le istanze di nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale;
  • Il termine ultimo per presentare le domande è il 31 dicembre 2019.



lunedì 8 aprile 2019

Posizione lavorativa: Cercasi impiegata/o, in PARMA, per studio di Consulenza del Lavoro.

Cercasi impiegata/o, in PARMA, per studio di Consulenza del Lavoro.
Caratteristiche profilo ricercato: - orario part-time 20 ore settimanali - esperienza di almeno due anni nella gestione/amministrazione del personale. (Lo studio utilizza gestionale Job Sistemi) Indirizzo mail:

lunedì 25 marzo 2019

Incentivo assunzione reddito di cittadinanza


Incentivo assunzione reddito di cittadinanza



Normativa
Decreto Legge 4/2019

Le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza potranno vedere riconosciuto un esonero contributivo dall’importo variabile.

Se l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato (anche grazie all’attività svolta da un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro), il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
La durata dell’esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto di Reddito di Cittadinanza.
Se le attività intraprese nell’ambito di un percorso formativo intrapreso con un ente formativo accreditato, portano ad un’assunzione a tempo pieno e indeterminato l’esonero contributivo per il datore di lavoro è pari alla metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. La restante metà dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all’ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.
Le disponibilità dei posti vacanti devono essere comunicate telematicamente attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL).
Contestualmente all’assunzione il datore di lavoro può stipulare, qualora necessario, un patto di formazione, presso il CPI, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.


Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL


Riforma Fallimentare: organo di controllo SRL


NORMATIVA: (Dlgs 14 del 12 Gennaio 2019):

Collegio sindacale e revisione legale dei conti 

[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (2) .

[2] La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa': 
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'. (4)

[3] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.» (4)

[4] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

[5] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

[6] Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo (4)


La predetta riforma estende l’obbligo di adozione dell’organo di controllo (sindaco, revisore legale, società di revisione) a tutte le S.R.L. che per due esercizi consecutivi (2017 e 2018) abbiano superato:
-          I 2 milioni di euro di totale attivo dello stato patrimoniale;
-          O 2 milioni di euro di ricavi;
-          Oppure che abbiano avuto, per due esercizi consecutivi, più di 10 dipendenti in forza.
I nuovi costi saranno controbilanciatii dai benefici che arriveranno dalla maggiore trasparenza del management delle aziende, da una maggiore sostenibilità e solidità dell’attività della società, con riduzione delle possibilità di gravi insolvenze (a cascata anche le perdite su crediti si ridurranno, in un panorama economico più controllato).

ANF: nuova modalità di presentazione



NORMATIVA:
-          Art. 2 DL 13/03/1988 n° 69 (convertito Legge 13/05/1988 n° 153)
-          DPR 30/05/1955 n° 797 (TU sugli ANF)

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta.
Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
-          WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
-          Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto.

Agricoli:
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto










Quando richiedere autorizzazione ANF:
-          figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
-          figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
-          figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
-          fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
-          familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
-          familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
-          minori in accasamento etero-familiare;
-          familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; - figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.