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lunedì 25 febbraio 2013

CUD2013

In vista della prossima scadenza del 28 febbraio, per la presentazione del modello Cud 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti.
E’ bene precisare che il modello Cud 2013 riguarda la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Come trasmettere il Cud

È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. Si fa presente che a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.

Cosa contiene il Cud

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Redditi esenti non obbligatori nel Cud 2013

Ebbene in riferimento al modello in questione, con un comunicato stampa l’Agenzia delle entrate precisa che i sostituti d’imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del Cud se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere  questo dato entro il 28 febbraio, termine entro il quale va rilasciata la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati. Dal momento che i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte  dovute da parte del contribuente e non vanno indicati in dichiarazione, l’Agenzia, in presenza  di difficoltà di gestione del dato, riconosce al sostituto la possibilità di non redigere l’annotazione BQ relativa ai redditi 2012. Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente tali redditi esenti potrà, quindi, non rilasciare il Cud 2013.

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