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domenica 8 dicembre 2013

Contratto a termine: il diritto di precedenza.

La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n° 15/2013, ha analizzato la disciplina del diritto di precedenza – e in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n° 368/2001 che regola il diritto di precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato – che investe le aziende interessate a usufruire del bonus assunzioni. In particolare è stato chiarito che, ai fini del diritto di precedenza, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa complessiva superiore ai 6 mesi, dovranno manifestare al propria volontà entro un termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come precisato gli esperti della Fondazione Studi si soffermano in particolar modo sul diritto di precedenza previsto dal D.Lgs. 368/2001 per i lavoratori assunti con contratto a termine. Nel dettaglio, vengono richiamate le disposizioni normative presenti nel D.Lgs. n° 368/2001, art. 5, 4-quater-quinques e sexies, secondo i quali – al fine del diritto di precedenza – il lavoratore che ha prestato attività lavorativa presso un datore di lavoro con uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore ai sei mesi o per lo svolgimento di attività stagionale dovrà palesare, entro un termine rispettivamente di sei o tre mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà al datore di lavoro. Da tenere presente che il diritto di precedenza sarà relativo, nel primo caso, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto mentre, per i lavoratori stagionali, il diritto di precedenza è relativo alle medesime attività stagionali nel limite massimo di un anno dalla cessazione del rapporto che ha generato il diritto di precedenza stesso.

Fonte:
www.fiscal-focus.info

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