La Fondazione Studi dei CdL, con
la circolare n° 15/2013, ha analizzato la disciplina del diritto di precedenza
– e in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n° 368/2001 che regola il diritto di
precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato – che
investe le aziende interessate a usufruire del bonus assunzioni. In particolare
è stato chiarito che, ai fini del diritto di precedenza, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa complessiva
superiore ai 6 mesi, dovranno manifestare
al propria volontà entro un termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Come precisato gli esperti della
Fondazione Studi si soffermano in particolar modo sul diritto di precedenza
previsto dal D.Lgs. 368/2001 per i lavoratori assunti con contratto a termine.
Nel dettaglio, vengono richiamate le disposizioni normative presenti nel D.Lgs.
n° 368/2001, art. 5, 4-quater-quinques e sexies, secondo i quali – al fine del
diritto di precedenza – il lavoratore che ha prestato attività lavorativa
presso un datore di lavoro con uno o più contratti a tempo determinato di
durata complessiva superiore ai sei mesi o per lo svolgimento di attività
stagionale dovrà palesare, entro un termine rispettivamente di sei o tre mesi
dalla cessazione del rapporto, la propria volontà al datore di lavoro. Da
tenere presente che il diritto di precedenza sarà relativo, nel primo caso,
alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi
alla cessazione del rapporto mentre, per i lavoratori stagionali, il diritto di
precedenza è relativo alle medesime attività stagionali nel limite massimo di
un anno dalla cessazione del rapporto che ha generato il diritto di precedenza
stesso.
Fonte:
www.fiscal-focus.info
Nessun commento:
Posta un commento