Il dipendente che installa un noto programma per condividere
e scaricare illecitamente musica e film da internet sul pc aziendale non può
essere legittimamente licenziato dall’azienda, qualora nelle regole di policy
aziendale il provvedimento espulsivo sia solo una delle possibili conseguenze
della condotta illecita del lavoratore.
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 26397 del
26/11/2013, precisa, che l’addebito contestato al lavoratore dall’azienda è
troppo generico per poter valutare correttamente la gravità dei fatti
contestati al dipendente, nonostante l’attività di peer to peer esponga il pc
aziendale all’accesso dall’esterno, che consentano di valutare la gravità delle
azioni poste in atto dal dipendente: in mancanza la sanzione deve conservativa.
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