Il
D.Lgs. n° 276/2003 esclude i lavoratori in somministrazione dal computo dei 15
dipendenti ai fini della tutela reale ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Ma
l’impiego di tali lavoratori in violazione delle norme del contratto collettivo
applicato dall’azienda fa si che i lavoratori in eccesso siano computati nella
dimensione aziendale ai fini della tutela reale.
La
Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 26654 del 28/11/2013, ha precisato che
l’utilizzo di lavoratori in somministrazione in numero superiore ai limiti
previsti dal CCNL applicato dall’azienda costituisce “frode alla legge” e tali
contratti devono intendersi stipulati per eludere la norma di legge che tutela
con la reintegra i lavoratori illegittimamente licenziati. Pertanto, nel caso
in specie, considerando i somministrati impiegati in più rispetto ai limiti del
CCNL l’azienda supera il limite dei 15 dipendenti e alla stessa i giudici
applicano la tutela reale, imponendo all’azienda la reintegra del lavoratore
illegittimamente licenziato.
Che
risvolti può avere ai fini delle assunzioni obbligatorie?
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