Cerca nel blog

venerdì 18 aprile 2014

MINORI. ARRIVA IL CERTIFICATO PENALE

Debutta il certificato penale per i rapporti instaurati con i minori.
Chi impiega lavoratori under18 deve dimostrare di possedere il certificato penale al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.


L’art. 2 del decreto indica: Il  certificato  penale  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita' professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con  minori.



Sanzione:                   da 10.000 a 15.000 €
Decorrenza:               dal 06/04/2014
Fonte normativa:       D.Lgs n° 39/2014

A titolo esemplificativo:
- Asili;
- Scuole;
- Palestre;
- Scuole-Calcio;
- Piscine;
- Babysitter;
- Associazioni di volontariato;
- Oratori;
- Attività parrocchiali;
- ecc.

1 commento:

  1. Tribunale Modena: obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale - modalità applicative

    Pubblichiamo l’Ordine di servizio emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, in ordine al nuovo adempimento documentale - previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - a carico dei datori di lavoro che impiegano personale che ha contatti diretti e regolari con minori.
    La Procura della Repubblica chiarisce che l'obbligo:
    - sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di "datore di lavoro";
    - sorge solo se il datore di lavoro - può essere tale anche ente o un'associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;
    - non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro;
    - non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;
    - non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell'opera di volontari. In tal caso, infatti, l'attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.

    Inoltre, viene specificato che:

    - il datore di lavoro pubblico può procedere all'impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l'assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dal nuovo art. 25-bis;
    - il datore di lavoro privato, in attesa dell'acquisizione del certificato del casellario, puntualmente richiesto, può procedere alla assunzione in base a dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    Infine, l'ordine di servizio termina con le modalità operative:
    - il certificato penale deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro. E' ammessa la presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;
    - la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;
    - il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell'interessato, con compilazione del modello predisposto e allegare fotocopia del proprio documento di identità;
    - il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza).
    i certificati saranno rilasciati, mediamente, dopo 7 giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza).
    - il ritiro del certificato avviene al datore di lavoro o ad un suo delegato. E' possibile l'invio tramite mezzo postale solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

    RispondiElimina