Debutta il certificato penale per
i rapporti instaurati con i minori.
Chi impiega lavoratori under18
deve dimostrare di possedere il certificato penale al fine di verificare
l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento
sessuale dei minori.
L’art. 2 del decreto indica: Il
certificato penale deve
essere richiesto dal
soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona
per lo svolgimento
di attivita' professionali o
attivita' volontarie organizzate
che comportino contatti
diretti e regolari
con minori.
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Sanzione: da 10.000 a 15.000 €
Decorrenza:
dal 06/04/2014
Fonte normativa:
D.Lgs n° 39/2014
A titolo esemplificativo:
- Asili;
- Scuole;
- Palestre;
- Scuole-Calcio;
- Piscine;
- Babysitter;
- Associazioni di volontariato;
- Oratori;
- Attività parrocchiali;
- ecc.
Tribunale Modena: obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale - modalità applicative
RispondiEliminaPubblichiamo l’Ordine di servizio emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, in ordine al nuovo adempimento documentale - previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - a carico dei datori di lavoro che impiegano personale che ha contatti diretti e regolari con minori.
La Procura della Repubblica chiarisce che l'obbligo:
- sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di "datore di lavoro";
- sorge solo se il datore di lavoro - può essere tale anche ente o un'associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;
- non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro;
- non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;
- non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell'opera di volontari. In tal caso, infatti, l'attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.
Inoltre, viene specificato che:
- il datore di lavoro pubblico può procedere all'impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l'assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dal nuovo art. 25-bis;
- il datore di lavoro privato, in attesa dell'acquisizione del certificato del casellario, puntualmente richiesto, può procedere alla assunzione in base a dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Infine, l'ordine di servizio termina con le modalità operative:
- il certificato penale deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro. E' ammessa la presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;
- la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;
- il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell'interessato, con compilazione del modello predisposto e allegare fotocopia del proprio documento di identità;
- il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza).
i certificati saranno rilasciati, mediamente, dopo 7 giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza).
- il ritiro del certificato avviene al datore di lavoro o ad un suo delegato. E' possibile l'invio tramite mezzo postale solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura "RISERVATA PERSONALE".