Con l’interpello n. 9/14 in materia di sicurezza, il ministero del lavoro risponde ai
Consulenti del lavoro sulla mancata tenuta o vidimazione del registro
infortuni.
I consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti
sull’applicabilità della sanzione per la mancata vidimazione del registro
infortuni, a seguito dell’entrata in vigore del T.u. sicurezza (il dlgs n.
81/2008), il quale prevede, tra l’altro, che «fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale… restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici».
Il dm dovrebbe istituire il Sinp (nuovo sistema informativo
nazionale per la prevenzione) e disciplinare le modalità di comunicazione degli
infortuni. Fino a quella data resta in vigore il registro infortuni vidimato
presso l’Asl competente per territorio (salvo che nelle regioni che l’hanno
abolito o disciplinato in modo diverso) e conservato sul luogo di lavoro a
disposizione degli organi di vigilanza.
Per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni è
prevista l’applicazione, a carico del datore, della sanzione da un minimo di
2.580 a un massimo di 15.490 euro.
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