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mercoledì 2 aprile 2014

Registro infortuni e sanzioni: Interpello 09/2014


Con l’interpello n. 9/14 in materia di sicurezza, il ministero del lavoro risponde ai Consulenti del lavoro sulla mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

I consulenti del lavoro hanno chiesto chiarimenti sull’applicabilità della sanzione per la mancata vidimazione del registro infortuni, a seguito dell’entrata in vigore del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008), il quale prevede, tra l’altro, che «fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale… restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici».

Il dm dovrebbe istituire il Sinp (nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione) e disciplinare le modalità di comunicazione degli infortuni. Fino a quella data resta in vigore il registro infortuni vidimato presso l’Asl competente per territorio (salvo che nelle regioni che l’hanno abolito o disciplinato in modo diverso) e conservato sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.


Per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni è prevista l’applicazione, a carico del datore, della sanzione da un minimo di 2.580 a un massimo di 15.490 euro.

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