DL
23 del 08/04/2020
Art 18 Sospensione di
versamenti tributari e contributivi
Il D.L. 23/2020 del 08/04/2020 conferma, all'art. 18,
le disposizioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ma
con alcune differenze rispetto alla sospensione operata nel precedente DL
18/2020 che aveva esteso il provvedimento a tutte le aziende appartenenti ad
alcuni specifici settori (art 61) oltre che a tutte quelle con ricavi/compensi
nello scorso periodo d'imposta entro i 2 mln di euro (art 62).
Infatti le nuove disposizioni ex art. 17 DL 23/2020
legittimano la sospensione oltre che in relazione al
parametro della dimensione aziendale (entro o oltre 50 mln euro) anche in
relazione alla contrazione dei ricavi (fatturato/corrispettivi) nel periodo di
valutazione di Marzo e Aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dello scorso
anno
·
per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a
50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi
(o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli
stessi mesi del 2019);
1. Per i soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi
o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno
il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del precedente periodo
d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020,
i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle
ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b)
all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i
soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio
2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria.
·
per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50
milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi)
3. Per i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte oprofessione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e
nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,
sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle
ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta;
b)
all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti
di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020,
i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria.
·
per imprese (o professionisti) con sede fiscale/legale/operativa nei comuni
delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
6. La
sospensione dei versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto si applica per i
mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei
ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale,
la sede legale
o la sede operativa nelle province
di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e
nel mese di aprile 2020 rispetto
allo stesso mese
del precedente periodo d'imposta.
·
per imprese di cui all'art. 61 DL 18/2020 e art. 8 DL 9/2020 (settori
e territori maggiormente colpiti) continuano a considerarsi valide le
disposizioni di sospensione precedentemente disciplinate per il periodo in
esame.
8. Per i
soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020,
le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata
dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
In relazione alla verifica dei requisiti dimensionali
e di contrazione del volume di fatturato da verificare per la legittima
sospensione dei versamenti, l'art. 17 prevede, al comma 9, che l'INPS e INAIL
comunicano all'AdE i dati identificativi dei soggetti interessati.
9. L'INPS,
l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509
e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione
del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di
assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate,
nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai
predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei
requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con
modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga
procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18.
Testo integrale articolo
ART. 18.
(Sospensione di versamenti tributari e
contributivi)
1. Per i soggetti esercenti attivita'
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio
dello Stato con
ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel
mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi,
rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei
versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle
trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi
di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte oprofessione, che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente,
per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in
autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per
i
soggetti esercenti attivita' d'impresa,
arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte
o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti
di cui alle lettere a) dei predetti commi 1
e 3 nonche' quelli di cui ai
commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non commerciali, compresi
gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono
attivita' istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore
aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio
2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del
periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel
mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e
nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono
effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal
medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo
al rimborso di
quanto gia' versato.
8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020,
le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata
dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
9. L'INPS, l'INAIL e gli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati
identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione
obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi
consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente,
comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla
verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 6 con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le
parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui
all'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
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