Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è
stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio
dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione
della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle
attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per
quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei
vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di
quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra
le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio,
ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive
può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone
che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il
possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza
del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda
di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la
prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la
sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare
utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure
urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di
ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover
adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di
condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali
presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura
adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di
esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST,
tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle
situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo
condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un
rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate
per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell’11 marzo 2020
prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per
le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo
utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e
i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei
reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le
operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività
produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente
alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non
sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente
protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a
quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di
precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più
incisive secondo
le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali -
per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le
modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in
azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi
depliants informativi
• In particolare, le
informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
o la consapevolezza e
l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio
o l’impegno a rispettare tutte
le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)
o l’impegno a informare
tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L’azienda fornisce una
informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare
sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma
di diffusione di contagio.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN
AZIENDA
• Il personale, prima
dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione -
nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa
preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS1
• Per questi casi si fa
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
1
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un
trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a
temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare
l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai
locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato
è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti
dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere
indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base
giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020
e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far
riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento
e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati
possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso
di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il
lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al
di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi (v. infra).
____________________________
1 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda
di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali,
poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A
tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello
specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e
pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se
si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al
COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito
alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
• L’ ingresso in azienda di
lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.
• Qualora, per prevenire
l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà
la massima collaborazione.
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori
esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei
mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori
e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati,
prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto
possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di
trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei
lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente
Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e
cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori
dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
• L’azienda committente è
tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne
rispettino integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN
AZIENDA
• l’azienda assicura la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una
persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia
a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza
alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a
maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di
COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere,
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22
febbraio 2020.
•
5-PRECAUZIONI IGIENICHE
PERSONALI
• è obbligatorio che le persone
presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per
le mani
• l’azienda mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di
cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di
igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi
motivi:
a. le mascherine dovranno
essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di
emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione
da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle
misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso
dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività
dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori
che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del
resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI
(MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni,
comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato,
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla
organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da
lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la
sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei
locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,
TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo
2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le
imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti
i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile
il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una
rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di
turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working
per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a
distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in
via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a
consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli
istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi
di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate
tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua
ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il
datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e
alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). .
E’ necessario il rispetto del
distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi
aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti
e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad
esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano
più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative
come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro
potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità
di orari.
È essenziale evitare
aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento
all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI
DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di
ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre
dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI,
RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all’interno
del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le
riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati
tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza,
sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di
necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona
presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le
Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente
lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento
dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina
chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria
deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo
periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da
malattia
• la sorveglianza sanitaria
periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il
medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio
• nell’integrare e proporre
tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala
all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy.
• Il medico competente
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività,
è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la
sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
in relazione all’età
Per il reintegro progressivo di
lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa
del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili
specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza
per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali
e del RLS.
• Laddove, per la particolare
tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse
luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,
laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle
parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a
livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del
presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il
coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti
istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID19
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