https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2057%20del%2028-04-2020.pdf
INPS: Under 35 anni – esonero contributivo
L’INPS ha emanato la circolare n. 57 del 28 aprile 2020, con la quale fornisce le informazioni sui datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, sui requisiti necessari, sui rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione e tutte le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, comma 10, legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
La riduzione è valida per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione dello stesso lavoratore.
Fonte: INPS
ESONERO
CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO,
EFFETTUATE NEGLI ANNI 2019 E 2020, DI GIOVANI FINO A TRENTACINQUE ANNI DI ETÀ
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COSA?
Esonero per le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 riguardanti giovani che non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o
con altro datore di lavoro.
L’incentivo è pari al 50 % dei
complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e
applicare su base mensile.
L’esonero è, inoltre nella misura del
100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di
assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da
riparametrare e applicare su base mensile, per
le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi
dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto
presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola- lavoro o
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione
tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
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CHI?
I lavoratori di età inferiore ai 35 anni che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri e che può
essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati
E’
rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso
dell’intera vita lavorativa, non essere
mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per tutti i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti
rapporti a termine) purchè rispettino i
limiti di età alla data di assunzione e l’assunzione e rispetti il diritto di precedenza.
A
tutti i datori di lavoro privati che
operano in ogni settore economico del Paese compresi i datori di lavoro del
settore agricolo
Il datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato e con le medesime
mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che,
nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa
azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
Lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro
a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
L’esonero
contributivo può essere riconosciuto ai
soli datori di lavoro che, nei sei
mesi precedenti l’assunzione, non
abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
Le assunzioni obbligatorie di
lavoratori disabili.
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CHI NO?
I rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro
domestico
Contratto di lavoro intermittente o a chiamata
Se con il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione
siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso
da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità
produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione
L’incentivo
non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del
licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume
Pubblica amministrazione
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ENTRO QUANDO?
Assunzioni nel 2018-2019-2020
A Partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in
trattazione sarà strutturalmente
individuato nei trenta anni di età.
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DURATA?
La durata del beneficio è TRENTASEI MESI a partire dalla data di
assunzione.
Il
datore di lavoro, nei sei mesi
successivi all’assunzione incentivata, non
deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo
lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e
inquadrato con la medesima qualifica. Il
licenziamento effettuato nei sei
mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, come previsto dal comma 105 della norma in
trattazione, la revoca dell’esonero e il
recupero del beneficio già fruito.
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COMPATIBILE CON ALTRI INCENTIVI:
Incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili
Incentivo all’assunzione di
beneficiari del trattamento NASpI
Incentivo
“Occupazione Sviluppo Sud”
Occupazione NEET
IncentivO Lavoro (IO Lavoro)
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NON COMPATIBILE CON ALTRI INCENTIVI:
Incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi
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NON SONO OGGETTO DI SGRAVIO:
I
premi e i contributi dovuti all’INAIL
Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
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SOSPENSIONE
Il periodo di godimento
dell’agevolazione può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità
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ESONERO NELLO SPECIFICO
L’esonero
riguarda il 50 % dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro
su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero
contributivo fruibile per ogni mese
di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per i rapporti
di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31 gg.)
per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Sintesi predisposta da Claudia Aiello
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