L'associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt. 2549-2554 c.c., è il contratto con il quale un soggetto, l'associante, attribuisce a un altro soggetto, l'associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Tale tipologia contrattuale presenta alcune caratteristiche del tutto peculiari, tuttavia la prestazione lavorativa, spesso, tende a confondersi con il rapporto di lavoro subordinato.
La giurisprudenza sul punto, ha individuato, in particolare, i seguenti elementi di distinzione:
- L'Associante ha l'obbligo del rendiconto periodico e non può mutare il rischio cui l'associato è esposto, senza il consenso di quest'ultimo;
- L'Associato lavoratore non è inserito stabilmente nell'organizzazione produttiva nè assoggettato all'ingerenza dell'imprenditore, che impartisce continue disposizioni sull'esecuzione della prestazione; in sostanza l'associato non è soggetto al potere gerarchico, direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare tipico del datore di lavoro, potendo essere esercitato nei suoi confronti, da parte dell'associante, soltanto un generico potere di impartire direttive ed istruzioni;
- L'Associato è esposto al rischio d'impresa, lavorando senza la certezza di essere retribuito. Non si applica, infatti, nei suoi confronti il principio della retribuzione sufficiente, sancito dall'art. 36 Cost. con riferimento al lavoro subordinato.
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