La Corte di Cassazione, con la
Sentenza n° 12357 pubblicata il 03/06/2014, si è espressa nel merito del
riconoscimento dell’intermediazione di manodopera negli appalti endoaziendali,
precisando che il reato si configura anche qualora l’appaltatore si limita
solamente alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Nel caso in specie, il lavoratore era inserito nell’organizzazione del
committente, seguiva le direttive di questi e nell’attività quotidiana
utilizzava gli strumenti e beni di proprietà dello stesso committente: i
giudici della Corte suprema hanno ritenuto che l’appaltatore abbia fornito un
lavoratore, e non un servizio al committente, configurandosi pertanto il reato
di intermediazione illecita. Non rileva il fatto che l’appaltatore sia
un’azienda vera e propria: accertato il fatto che l’appaltatore era estraneo all’organizzazione
e alla gestione del lavoratore, chiarisce la Corte, è irrilevante “ogni
questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione”.
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