Per le imprese che utilizzano la
somministrazione di lavoro a termine, il nuovo limite di contingentamento
previsto dalla legge riguarda esclusivamente i contratti a termine stipulati
direttamente tra l’azienda e il lavoratore, mentre per i contratti di
somministrazione di manodopera nulla cambia, dovendo l’utilizzatore continuare
ad attenersi alle norme eventualmente contenute nel CCNL applicato in azienda.
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