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venerdì 13 giugno 2014

Ferie

L'attuale normativa (D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) prevede che le ferie maturate e non godute - fino ad un massimo di 4 settimane su base annua- non potranno più essere liquidate se non al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre quelle eccedenti le 4 settimane su base annua potranno continuare ad essere monetizzate.

Vi ricordiamo inoltre che:
-  come previsto dalla normativa INPS, l’eventuale residuo ferie al 31 dicembre 2012 sarà assoggettato nella busta paga di luglio alle dovute ritenute contributive, a carico azienda e a carico dipendente. Le ritenute contributive versate saranno comunque successivamente recuperate dal dipendente in caso di futuro utilizzo o liquidazione di ferie;

-  la normativa sulle ferie (D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213) prevede che il periodo di ferie debba essere goduto per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per le restanti due settimane (rispetto al minimo fissato pari a quattro settimane annue), nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

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