L'attuale normativa (D.Lgs. 19 luglio 2004, n.
213) prevede che le ferie maturate e non godute - fino ad un massimo di 4
settimane su base annua- non potranno più essere liquidate se non al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre quelle eccedenti le 4
settimane su base annua potranno continuare ad essere monetizzate.
Vi ricordiamo inoltre che:
- come previsto dalla normativa INPS, l’eventuale
residuo ferie al 31 dicembre 2012 sarà assoggettato nella busta paga di luglio
alle dovute ritenute contributive, a carico azienda e a carico
dipendente. Le ritenute contributive versate saranno comunque successivamente
recuperate dal dipendente in caso di futuro utilizzo o liquidazione di ferie;
- la normativa sulle ferie (D.Lgs. 19
luglio 2004, n. 213) prevede che il periodo di ferie debba essere goduto per
almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per le restanti due
settimane (rispetto al minimo fissato pari a quattro settimane annue), nei 18
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
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