Premessa
L’art. 1, comma 353 della legge di
Bilancio per il 2017 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è
riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di
800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo
di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto
dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del
settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
Si specifica che l'onere derivante
dall'erogazione dell'indennità di cui al comma 353 citato è posto a carico
dello Stato.
Ai fini dell’attuazione della predetta
disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente
circolare la disciplina di dettaglio di questa nuova misura.
1. Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto
alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti
attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge
di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine
non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e
protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto
dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle
carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e
17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali
relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di
natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
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